Sei in Home / Servizi / Guide utili / Guida al bollo auto / Regioni e Province Autonome convenzionate con ACI / Regione Autonoma Valle D'Aosta / Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano, o con alimentazione ibrida elettrico/termica, o a idrogeno

Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano, o con alimentazione ibrida elettrico/termica, o a idrogeno

Regione Autonoma Valle D'Aosta - Riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, o con alimentazione ibrida elettrico/termica, o a idrogeno

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilisticheper cinque anni a decorrere dalla data del collaudo; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, con la Legge Regionale 8 ottobre 2019, n. 16 ha disposto che i veicoli elettrici nuovi, immatricolati dal 1° gennaio 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per ulteriori tre anni rispetto a quelli previsti  dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).  L'esenzione permane  anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualità esente.

Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva, con alimentazione, esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, la tassazione è determinata, fatte salve le ulteriori agevolazioni in vigore, in base alla potenza massima espressa in KW per il valore annuo pari ad euro 2,58 (per KW) o euro 1,90 (per CV) a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione.

La Regione Autonoma della Valle d’Aosta all’art.28 della Legge Regionale n.24 del 21 dicembre 2016 ha disposto che i veicoli nuovi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 e per le quattro annualità successive. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di entrata in Regione e il termine dell'ultima annualità esente.

Con Legge Regionale 11 febbraio 2020, n. 1, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per veicoli ecologici già prevista per il triennio 2017-2019, è stata estesa ai veicoli nuovi immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, aventi le stesse caratteristiche.  

L'esenzione permane anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Qualora l'intestatario del veicolo sia soggetto passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche e oggetto di avviso di accertamento, l'esenzione è revocata a far data dal giorno di emissione dell'atto impositivo.