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Riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, veicoli con alimentazione ibrida e doppia

Regione Liguria- Riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici, o alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, veicoli con alimentazione ibrida e doppia.

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero. Dal 2023 con Legge Regionale n.15 del 28 dicembre 2022 l'esenzione quinquennale viene applicata a tutti i veicoli nuovi azionati da motore elettrico, compresi i tricicli e i quadricicli elettrici.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Con Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 21 la Liguria all'art.5 ha disposto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica: 

  • Del "primo bollo" e delle successive quattro annualità a favore delle autovetture con alimentazione ibrida benzina-elettrica (inclusiva di alimentazione termica), benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica nuovi di fabbrica e immatricolate nell'anno 2022.
  • del "primo bollo" e delle successive quattro annualità per i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell'anno 2022 a doppia alimentazione a benzina/gpl o a benzina/metano, gasolio/gpl, gasolio/metano appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1. Sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2022, ma precedentemente alla loro immatricolazione.
  • di quattro annualità per i veicoli omologati con alimentazione benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionaliM1 e N1 su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a gpl o metano collaudato nel 2022.
    Le quattro annualità decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione gpl o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema gpl o metano, se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

Con l'entrata in vigore della L.R. 21/2021, dal 1° gennaio 2022 sono abrogate le precedenti disposizioni di agevolazione, in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 27, l'articolo 5 della Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 9, nonché l'articolo 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 43

Le esenzioni concesse per effetto delle norme abrogate restano comunque valide fino alla loro scadenza.

All'art. 4 della L.R. 21/2021 è stata disposta anche l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l’annualità 2022 per i veicoli appartenenti alla categoria internazionale N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL. L'esenzione si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a partire dall'anno 2022.

Con Legge Regionale 15/2022 viene disposta anche per i veicoli immatricolati nel 2023 l’esenzione per i veicoli a più basso impatto ambientale, rientranti nelle medesime categorie già agevolate nel 2022. In particolare sono esentati dal pagamento della TA regionale per il primo periodo fisso e per i due successivi: 

  • autovetture nuove, immatricolate per la prima volta nell’anno 2023, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica
  • veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nel 2023 omologati a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 (sono da considerarsi nuovi a doppia alimentazione ai fini dell’agevolazione anche i veicoli delle medesime categorie, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 1°gennaio 2023, ma precedentemente alla loro immatricolazione). 

Per l’anno 2023 sono, altresì, esentati dal pagamento della TA regionale per tre annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina e a gasolio appartenenti alle categorie internazionali N1 e N1, su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2023. Le tre annualità decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo, se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

Viene confermata anche per l’anno 2023 l’esenzione annuale per gli autocarri alimentati a GNL – prevedendo in particolare, che i veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nel 2023, appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l’annualità 2023.