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REGISTRO DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO (REVE)

Disposizioni normative

L’art. 2 della L. n. 238/2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17/1/2022) ha modificato il Codice della Strada (CdS) introducendo l’art. 93 bis che disciplina la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero.

In conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 93 bis, è stata espressamente abrogata la precedente normativa relativa alla circolazione dei veicoli con targa estera prevista ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, commi 7 bis e 7 ter dell’art. 93 del CdS.

Il comma 1 stabilisce, come regola generale, che chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero.

Il comma 2 prevede che se il veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso.

Se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati da parte dell’utilizzatore in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA denominato REVE - Registro dei Veicoli Esteri.

Medesimo obbligo di registrazione è previsto per coloro che, in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli immatricolati in tale Stato.

Nel REVE devono essere annotate anche le successive variazioni della disponibilità del veicolo e le variazioni di residenza o di sede da parte dell’utilizzatore.

Il REVE, come previsto all’art. 94 comma 4 ter del CdS, risiede nel Sistema Informativo del PRA ed è gestito da ACI.

 

Veicoli che devono essere registrati nel REVE 

  1. veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero concessi in uso a qualsiasi titolo (quale ad es. noleggio senza conducente, locazione in leasing, comodato d’uso, usufrutto ed altri utilizzi) , per un periodo superiore a 30 giorni all’anno anche non continuativi, a cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia. L’utilizzo deve essere comprovato da un titolo di data certa quale ad esempio contratto di noleggio, contratto di leasing, contratto di comodato ecc.; nel titolo deve essere indicato anche il termine di utilizzo.
    La norma impone l’obbligo di registrazione solo nel caso in cui l’utilizzo del veicolo sia concesso per un periodo superiore a 30 giorni calcolati nell’anno solare. I 30 giorni possono essere anche non continuativi.
    Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia nella disponibilità di un soggetto, nel medesimo anno, una prima volta per 15 giorni e una seconda volta per 20 giorni, l’obbligo di registrazione scatterà quando il veicolo entra nella disponibilità dell’utilizzatore la seconda volta, in quanto la somma del primo periodo e del secondo supera i 30 giorni. Viceversa se la prima volta il veicolo viene utilizzato per 10 giorni e successivamente, sempre nel medesimo anno solare, viene utilizzato una seconda volta per 15 giorni, l’obbligo di registrazione non scatterà, essendo i giorni complessivi di utilizzo nell’anno solare inferiori a 30 giorni.
    Tuttavia, nonostante l’art. 93 bis, al comma 2, preveda l’obbligo di registrazione solo in caso di utilizzo del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni nell’anno solare non è comunque inibita la possibilità di registrare, su istanza dell’utilizzatore, anche i veicoli utilizzati per periodi non superiori a 30 giorni, per i quali la norma prevede solo l’obbligo di portare a bordo del veicolo il titolo che ne legittima l’utilizzo.  
  1. Veicoli immatricolati all’estero di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante/limitrofo con l’Italia o lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante/limitrofo con l’Italia.  La registrazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo.  Sono Stati confinanti la Francia, la Svizzera, l’Austria, la Slovenia, Città del Vaticano, mentre costituiscono Stati limitrofi quelli che, pur non confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in tempi ragionevolmente brevi quali, ad esempio, il Principato di Monaco, la Germania, il Principato del Liechtenstein, la Croazia. Per la repubblica di San Marino si veda la sez. Esclusioni di questa pagina.
    L’obbligo di registrazione è operativo a partire dal 21 marzo 2022.

 

Esclusioni 

Non sono soggetti a registrazione nel REVE i veicoli nella disponibilità di: 

  1. cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia;
  2. personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero (art. 1, comma 9 lett. a) e b) Legge n. 470/1988 e loro familiari conviventi all’estero;
  3. personale delle Forze Armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all’estero;
  4. conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sanmarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
  5. qualora il proprietario del veicolo residente all’estero sia a bordo  (in tal caso si applica l’art. 132 del CdS che consente ai  cittadini stranieri residenti all’estero di poter circolare in Italia con il veicolo con targa estera per  la durata massima di un anno). 

Inoltre non hanno obbligo di registrazione nel REVE anche se utilizzati per più di 30 giorni, i veicoli immatricolati all’estero, condotti nel territorio italiano dal lavoratore dipendente residente in Italia solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa, in relazione alla quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell’utilizzazione del mezzo. In questo caso il conducente dovrà tenere a bordo, per eventuali controlli su strada, la documentazione attestante l’utilizzo del mezzo dell’impresa in qualità di dipendente. 

 

OPERAZIONI DA REGISTRARE NEL REVE 

Registrazione inizio disponibilità del veicolo - Documentazione da presentare e tariffe 

  1. in caso di utilizzatore residente in Italia di un veicolo per oltre 30 giorni all’anno, anche non continuativi,immatricolato a nome di soggetto residente all’estero (persona fisica/giuridica)
  2. in caso di veicolo di proprietà di lavoratore autonomo o subordinato che presta la propria attività lavorativa/professionale in uno Stato confinante o limitrofo con l’italia 

Annotazione Fine Disponibilità del veicolo 

 

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE/ANNOTAZIONE

Al termine delle operazioni di registrazione e di annotazione viene rilasciata alla parte una attestazione di avvenuta esecuzione dell’ operazione .

Tale attestazione riporta un QR code per la verifica di autenticità del documento e deve essere portata a bordo del veicolo, da esibire in caso di controllo su strada da parte delle Forze dell’Ordine.

NB: si invitano gli interessati a farsi inviare dallo STA che ha curato la pratica il pdf dell’attestazione (ad es. tramite pec o mail) in modo che possa essere conservata e ristampata in caso di smarrimento della ricevuta cartacea. E’ importante custodire tale file in quanto non è possibile chiederne ad ACI il duplicato.

Nell’attestazione viene indicato anche l’ID veicolo che è il codice identificativo alfanumerico attribuito al veicolo in sede di registrazione, necessario per poter richiedere successive pratiche e/o visure e certificazioni dei veicoli registrati nel REVE.

Qualora fosse necessario risalire al codice identificativo attribuito al veicolo (codice ID) di cui è conosciuta la targa estera sarà attivato il servizio on line “Cerca Id Veicolo Estero” .

 

DOVE RICHIEDERE LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE/ANNOTAZIONE NEL REVE

La pratica può essere richiesta: 

  • allo sportello dello STA degli Uffici del PRA, previo appuntamento e pagamento degli importi previsti al momento della richiesta unicamente con moneta elettronica (bancomat, carte di debito prepagate) avvalendosi dei terminali pos presenti agli sportelli. Non è consentito il pagamento mediante carte di credito, nè con bollettino postale.
  • presso lo STA degli Studi di Consulenza Automobilistica (Agenzia di pratiche auto /Delegazioni ACI). In quest’ultimo caso oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - applicata per il servizio di intermediazione.

 

 

L'argomento non è di mio interesse



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