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Ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. c) della Legge Regionale 6 agosto 2021, n.15, e come precisato con la Risoluzione n. 1/2021, dal 1° gennaio 2022 l'esenzione dal bollo auto e dalla tassa di circolazione è automaticamente riconosciuta agli autoveicoli e ai motoveicoli ultraventennali iscritti nei seguenti registri storici:
purché si sia provveduto a far annotare sulla Carta di circolazione il Certificato di Rilevanza Storica del veicolo secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 1048, della legge 145/2018, rivolgendosi agli uffici della Motorizzazione Civile o presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA). Tale informazione sarà acquisita all’archivio della tassa auto e produrrà i suoi effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'annotazione.
L’esenzione è riconosciuta dal periodo di imposta in corso esclusivamente al compimento del 20° anno dalla costruzione, a condizione che l’annotazione sia effettuata entro il terzo mese successivo.
Sono altresì acquisite all’archivio regionale della tassa auto le annotazioni sulla carta di circolazione dei Certificati di Rilevanza Storica registrate prima del 1° gennaio 2022.
Poiché l’annotazione sulla carta di circolazione fa riferimento al veicolo, in caso di successivi passaggi di proprietà, il nuovo proprietario non dovrà comunicare le avvenute variazioni a Regione.
Le esenzioni riconosciute entro il 31 dicembre 2021, tramite le vecchie procedure, restano valide ma in caso di un futuro passaggio di proprietà del veicolo esente, il nuovo proprietario, per conservare il diritto all'esenzione, dovrà far annotare il Certificato di Rilevanza Storica sulla carta di circolazione.
L'esenzione è inoltre riconosciuta ai veicoli appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro aventi tra gli scopi sociali la tutela dei veicoli di interesse storico o la diffusione della cultura della valorizzazione dei veicoli storici finalizzata ad incoraggiare, promuovere, perfezionare e favorire la conservazione e il recupero dei veicoli a motore attraverso l’attenzione all'aspetto tecnico, alla storia e all'importanza sociale. In tale ambito la Regione Lombardia con l'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 25, ha introdotto l'esenzione dal pagamento della tassa auto per i veicoli iscritti al Registro ACI Storico. Nella Risoluzione n.2/2021 sono contenute disposizioni di dettaglio.
A differenza della modalità automatica prevista per i veicoli iscritti ai Registri storici di cui all'articolo 60 del Codice della Strada, per i veicoli iscritti al Registro ACI Storico la fruizione del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta attraverso un procedimento ad istanza di parte.
Pertanto, gli interessati dovranno presentare istanza utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione, corredata da documentazione attestante l’iscrizione del veicolo nonché l'associazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa auto al club tenutario del Registro.
L'iscrizione produrrà i suoi effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza. L’istanza presentata entro il terzo mese successivo al compimento del 20° anno dalla costruzione consente il riconoscimento dell'esenzione dalla tassa auto dal periodo di imposta in corso. In sede di prima applicazione del comma 4bis dell'art. 48 della l.r. 10/2003, i veicoli già iscritti nel Registro Aci Storico potranno beneficiare dell’esenzione a decorrere dal primo periodo di imposta dell'anno 2022, a condizione che l'istanza sia presentata entro il 31 maggio 2021.
In caso di passaggio di proprietà del veicolo, ai fini di assicurare la continuità del beneficio, l’acquirente dovrà far pervenire documentazione relativa alla propria associazione al club tenutario del Registro nelle forme stabilite nel relativo regolamento di funzionamento.
Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone (con esclusione dei veicoli adibiti ad uso professionale), in carenza dell’annotazione del Certificato di Rilevanza Storica sulla carta di circolazione, godono anch'essi di esenzione, a sensi della l.342/2000; in tal caso è però dovuta la tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa annuale , pari a: