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La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
A decorrere dal 2025 Regione Lombardia elimina il riferimento al limite di cilindrata per il riconoscimento dell’esenzione a favore dei soggetti disabili, ed introduce il criterio del limite della potenza fiscale.
Pertanto dal 2025, per i veicoli di competenza della Regione Lombardia, le esenzioni PH sono riconosciute a condizione che non abbiano più di 185 KW, a prescindere dall’alimentazione e dalla cilindrata.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. L'esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data dell'avvenuto riconoscimento del beneficio (se lo stesso è avvenuto successivamente al 31.12.2003).Tuttavia l'esenzione può essere trasferita senza interruzioni su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile o del soggetto cui il disabile sia fiscalmente a acarico, esclusivamente se per il veicolo precedentemente esentato sia stata presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico formalità di demolizione, perdita di possesso o trasferimento di proprietà entro il mese successivo dalla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato.
Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla:
Regione Lombardia
Presidenza
DC Programmazione, finanza e controllo di gestione
UO Tutela delle entrate tributarie regionali
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 Milano
È possibile anche inoltrare le istanze on line previa registrazione nell’Area Personale del Portale dei tributi di Regione Lombardia.
e vanno presentate presso le Delegazioni ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti
2) Disabili gravi, ai sensi della L.104/92, art.3 comma 3 o con pluriamputazioni
3) Disabilità per la quale e stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento
4) Disabilità per cecità o sordità
5) Disabilità per Sindrome di Down
1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l'adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
2) Disabili gravi, ai sensi della L.104/92, art.3 comma 3 o con pluriamputazioni
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione
3) Disabilità per la quale e stata riconosciuta l'indennità di accompagno
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione
4) Disabilità per cecità o sordità
Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione
5) Disabilità per Sindrome di Down
Hanno diritto all'esenzione i soggetti con Sindrome di Down, oppure i familiari cui sono fiscalmente a carico, a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione