Attenzione: dal 19 dicembre 2024 questo sito non sarà più aggiornato fino alla sua progressiva dismissione.
Clicca qui per accedere ai nuovi portali tematici di ACI.

Sei in Home / Servizi / Guide utili / Guida al bollo auto / Regioni e Province Autonome convenzionate con ACI / Regione Lombardia / Veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Regione Lombardia

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita

I veicoli destinati alla rivendita, appartenenti a soggetti residenti o aventi sede in Lombardia, possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di pratica di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite "minivoltura" la cui data dell'atto è determinante ai fini della corretta individuazione della data di presa in carico del veicolo.

L’obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data della minivoltura e fino alla data della rivendita o radiazione del veicolo.

Nel caso di veicoli di proprietà dell’impresa autorizzata al commercio di veicoli, la tassa automobilistica è dovuta per l’intero periodo d’imposta decorrente dalla data di immatricolazione e l’eventuale sospensione dal pagamento (per es. per i veicoli cosiddetti “a chilometri zero”) avrà effetti, sempre in regime di minivoltura, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data della minivoltura stessa.

Nel caso di veicoli che entrano a far parte del patrimonio dell’impresa autorizzata che ne può disporre ai fini aziendali,  l’impresa, in quanto soggetto passivo, deve corrispondere la tassa automobilistica regionale secondo le disposizioni dell’art. 41 della l.r. n. 10/03.

Il trasferimento di proprietà di un veicolo da un’impresa autorizzata al commercio di veicoli ad un’altra, parimenti autorizzata, non interrompe il regime di sospensione se il passaggio avviene ai sensi dell’articolo 44, comma 12, della l.r. n. 10/2003.

A partire dall'anno 2018, per la Lombardia e con riferimento ai veicoli presi in carico dal 2 gennaio 2018, le sospensioni dal pagamento della tassa automobilistica conseguenti all'acquisto di veicoli destinati alla rivendita verranno attivate automaticamente sulla base dei dati delle minivolture trascritte al PRA. 

Pertanto, non sarà più necessario che i rivenditori autorizzati inoltrino a Regione Lombardia alcuna comunicazione. Di conseguenza, verrà anche disattivato l'apposito applicativo in precedenza messo a disposizione delle aziende per trasmettere i dati. 

Analogamente, le sospensioni saranno disattivate sulla base dei dati PRA relativi alle successive rivendite e radiazioni dei veicoli. 

Nel mese successivo al quadrimestre di riferimento, Regione provvederà a trasmettere ai rivenditori tramite PEC una rendicontazione dei veicoli acquisiti con l'indicazione dell'importo da versare a titolo di diritti (€ 1,55 per veicolo preso in carico) e le modalità di pagamento.  I soggetti interessati provvedono al versamento, in unica soluzione, tramite procedura telematica, entro il mese successivo alla messa in disponibilità dell’elenco dei veicoli posti in sospensione d’imposta nel corso del quadrimestre di riferimento.

Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all’impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione della minivoltura.

Per i veicoli acquisiti con minivoltura per la rivendita a decorrere dal 1° gennaio 2022, non sono più dovuti i diritti fissi, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett.b) della Legge Regionale 6 agosto 2021, n.15.