La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta per:
- autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75%;
- autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40%;
- autovetture da noleggio di rimessa (cioè adibite a noleggio con conducente per trasporto di persone, ai sensi dell’art. 85 del CdS), riduzione del 50%;
- autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente (art. 85 del CdS), riduzione del 30%;
- autoveicoli ibridi o con doppia alimentazione omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva di impianto (gas naturale, GPL), la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,58 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista per i KW eccedenti i 100);
- veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 a doppia alimentazione (benzina/elettricità, GPL/elettricità), immatricolati nuovi di fabbrica, dal 01/01/2019, riduzione del 50% per 5 anni d’imposta decorrenti da quello di immatricolazione
- veicoli immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023, appartenenti alla classe EURO 6 o superiore, di potenza termica fino a 100 Kw e appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna: riduzione del 50 per cento per cinque anni d’imposta decorrenti dal mese di immatricolazione
- autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente: riduzione del 20 per cento
- Pagamenti in modalità cumulativa v. Pagamenti cumulativi – Riduzione Tariffe
- Pagamenti in modalità di Domiciliazione bancaria v. Domiciliazione bancaria – Riduzione 10% tariffe