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Ai casi di esenzione previsti dall’articolo 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
a) veicoli elettrici, e veicoli con alimentazione esclusiva a gas, e dal 2019 veicoli con alimentazione esclusiva a idrogeno;
b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
c) autoveicoli che effettuano il carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o che effettuano lo spurgo dei pozzi neri;
d) autoambulanze adibite all’espletamento di servizi urgenti o di soccorso e veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
e) veicoli adibiti esclusivamente alla funzione pubblica di protezione civile o di vigilanza ecologica, la cui finalità risulti annotata sulla carta di circolazione, intestati ad enti pubblici territoriali, a partire dal 2020