Sei in Home / Servizi / Guide utili / Guida al bollo auto / Regioni e Province Autonome convenzionate con ACI / Regione Lombardia / Perdita di possesso per furto, demolizione ed esportazione all'estero del veicolo
A decorrere dal 1° gennaio 2004 nei seguenti casi:
a)perdita di possesso per furto, previa annotazione al PRA;
b)demolizione, certificata ai sensi dell’art.46 del D. Leg.vo 5/2/1997 n.22 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni e integrazioni;
c)esportazione all’estero, previa annotazione al PRA della relativa formalità
è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per i mesi di mancato godimento del veicolo, purché l’evento non si sia verificato nell’ultimo mese del periodo di imposta.
Il rimborso della tassa automobilistica deve essere calcolato in dodicesimi, a decorrere dal mese in cui si è verificato l'evento.
Nelle fattispecie a) e b) se la data dell’evento ricade entro il termine ultimo per pagare il bollo (compresi slittamenti), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che le relative formalità vengano presentate al PRA.
Nella fattispecie c) se la data dell’evento ricade entro il termine ultimo per pagare il bollo (compresi slittamenti), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che la relativa formalità venga presentata al PRA entro il medesimo termine di pagamento della tassa.
Per le esportazioni e demolizioni si concede il rimborso frazionato solo se il soggetto che ha presentato la formalità è lo stesso da cui era dovuto il pagamento all'inizio del periodo. In caso di formalità richiesta da soggetto non intestatario non si riconosce il rimborso.
Il rimborso non viene concesso: