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Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali
In Emilia Romagna, ai sensi della Legge Regionale 15/2012 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali.
L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di
Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli.
La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico aventi le seguenti caratteristiche:
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, con Legge Regionale n.15 del 21 dicembre 2012 la Regione Emilia Romagna dal 1° gennaio 2013 ha disposto che tali autoveicoli e motoveicoli siano iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.
Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a
Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli
nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree.
A seguito della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) che all'art.1 comma 666 ha disposto modifiche in materia di esenzione per i veicoli ultraventennali, la L.R. 15/2012 risulta parzialmente applicabile e, di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2015 escono dal regime di esenzione:
tutti i veicoli che erano stati riconosciuti storici sulla base dell’attestazione ASI che NON abbiano il Certificato di rilevanza storico collezionistico previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada e suo regolamento;
tutti i veicoli intestati a società in quanto per espresso dettato dell’art.7 comma 2 della L.R. 15/2012 sono esclusi dal beneficio tutti i veicoli ad “uso professionale”
Pertanto sono accoglibili solo le istanze corredate dal citato Certificato di rilevanza storico e collezionistico, con decorrenza dalla data dell’iscrizione nel registro, indicata sul registro stesso.
In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che dal 1° gennaio 2019 gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
La Regione Emilia Romagna, che ha inizialmente ritenuto vigente la sola normativa regionale del 2012, a seguito dell’emanazione della Risoluzione n.1/DF del 14 giugno 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha comunicato che di fatto dal 1° gennaio 2019 vengono a delinearsi due differenti regimi:
a) quello per gli autoveicoli ed i motoveicoli, compresi quelli ad uso professionale, di età compresa tra 20 e 29 anni, con il CRS annotato sulla carta di circolazione: riduzione del 50% della tassa di proprietà
In generale, i requisiti devono sussistere al momento della scadenza del termine utile di pagamento. In fase di prima applicazione, in osservanza dei principi generali ex L. 212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, l’Amministrazione regionale riconosce l’agevolazione ai contribuenti che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale obbligo nel termine del 31/12/2019, col pagamento del 50% della tassa automobilistica, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.
b) quello per i rimanenti veicoli ultraventennali, non ad uso professionale, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, in possesso del CRS rilasciato da detti Registri e annotato sulla carta di circolazione: esenzione dalla tassa di proprietà