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Esenzioni dei veicoli destinati al servizio antincendio

Regione Toscana - Esenzioni dei veicoli destinati al servizio antincendio

 

Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio  di estinzione degli incendi , individuati nei piani operativi annuali provinciali antincendi boschivi (AIB) di cui all’art 74 comma 6 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge Forestale Toscana), di proprietà:

 

a) dei comuni, delle unioni dei comuni, delle province, degli enti parco regionali e nazionali


b) delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui  alla L.R. 28/1993


c) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), iscritte nell’anagrafe delle ONLUS.