Veicoli nuovi di fabbrica

Regione Lazio

Termini di pagamento per veicoli nuovi di fabbrica

Il primo "bollo" per un veicolo nuovo deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se però quest'ultima è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo a quello di immatricolazione. La data di immatricolazione si rileva sulla carta di circolazione o, in mancanza, sul foglio di via, rilasciati dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (già denominato Motorizzazione Civile). Il pagamento è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione conteggiando per intero la prima mensilità, anche se l'immatricolazione è avvenuta nell'ultimo giorno del mese.

Inoltre:

per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel, con potenza fino a 35 KW
il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti, per un massimo di 12 mesi;

per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel , con potenza da 36 KW in poi
il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti, per un massimo di 12 mesi;

per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" con potenza fino a 35 KW, per le quali è consentito il versamento in forma semestrale
il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva;

per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" con potenza da 36 KW in poi, per le quali è consentito il versamento in forma quadrimestrale
il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva;

per gli automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 tonnellate), autocarri, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale
il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successiva;

per i motocicli
il pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a sette mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive, per un massimo di 12 mesi;

per roulotte e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua
il pagamento va effettuato versando l'intero importo fisso annuo, a prescindere dalla data di immatricolazione, con validità fino al 31 dicembre successivo.