Sei in Home / Servizi / Guide utili / Guida al bollo auto / 

Esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

Per autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi è possibile richiedere un'esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica in caso di esportazione temporanea di tali mezzi al di fuori del territorio dell'Unione Europea: tale esenzione è riconosciuta per un periodo di permanenza all'estero non inferiore a dodici mesi, documentato dalla relativa certificazione doganale. Per quanto riguarda le regioni/province autonome convenzionate con ACI, l'esenzione per temporanea esportazione dei mezzi di lavoro va richiesta all'Ufficio Provinciale ACI o alle delegazioni ACI, presentando copia leggibile delle bolle doganalientro un mese dal rilascio, insieme a un elenco contenente numero di targa e di telaio dei mezzi interessati. Uguale documentazione va presentata al momento del rientro dei mezzi in Italia: anche in questo caso, la segnalazione di rientro va presentata all'Ufficio Provinciale ACI o alle delegazioni ACI entro un mese dalla data della bolla doganale di rientro.


Non è invece più possibile richiedere l'esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica per autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, in caso di esportazione temporanea all'interno del territorio dell'Unione Europea. Tali veicoli, sino alla definitiva cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, sono perciò sottoposti al regolare pagamento della tassa automobilistica in caso di trasferimento temporaneo all'interno dello spazio comunitario, in cui vige un regime di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.