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Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL, gas Metano, con alimentazione ibrida o a idrogeno

Regione Siciliana - Riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL, gas Metano, con alimentazione ibrida o a idrogeno

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Inoltre la Regione Siciliana con Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 all’articolo 3 ha disposto l’esenzione triennale per i veicoli immatricolati nuovi nel triennio 2019/2021 con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno. Anche i veicoli immatricolati nel 2019 provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma godono dell’esenzione, ma a decorrere dal periodo di competenza della Sicilia limitatamente al periodo residuo dei 36 mesi calcolati dalla data di immatricolazione.

Con Legge Regionale del 25 maggio 2022, n.13 l'esenzione triennale introdotta dalla L.R. 1/2019 è stata estesa ai veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2024.