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Veicoli storici

Regione Siciliana - Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali

  • costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

Euro 25,82 per gli autoveicoli

Euro 10,33 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) – fino  al 2014 sono state previste agevolazioni fiscali.

ATTENZIONE! La Legge 23 dicembre 2014, n.190  (Legge di stabilità per il 2015) all’art.1 comma 666 ha fatto venir meno l’agevolazione  per i veicoli ultraventennali, pertanto a decorrere dal 2015 questi veicoli sono nuovamente assoggettati al pagamento dell’ordinaria tassa automobilistica, a prescindere dal fatto che il veicolo sia posto o meno in circolazione.

Sui veicoli storici, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Regione Siciliana con Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3 ha disposto:

  • All’art.50, comma 1, che I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai Registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli.
  • È importante rilevare che anche i veicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, non iscritti nei citati Registri certificatori, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 1 e successive modifiche, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica e, in caso di utilizzo su pubblica strada, sono assoggettati alla succitata tassa di circolazione forfettaria annua.
  • All’art.50, comma 2 che gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai Registri degli enti certificatori, a decorrere dall’anno in cui compiono il ventesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli.

ATTENZIONE! La Corte Costituzionale con sentenza n.133 del 22 marzo 2017, depositata il 7 giugno 2017,  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3:

 

  • sia dell’art.50, comma 1, laddove prevede che i veicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, debbano essere  iscritti ai Registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009 per poter usufruire dell’esenzione della tassa di proprietà; pertanto per poter godere dell’esenzione, non è necessaria alcune iscrizione ai Registri Storici, purché sussistano gli altri requisiti;
  • sia dell’art.50, comma 2, laddove viene estesa l’esenzione anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai Registri degli enti certificatori, in contrasto con quanto previsto dal legislatore nazionale. Pertanto, eventuali istanze di esenzione già accettate dalla Regione Siciliana per gli anni 2016 e 2017 devono intendersi revocate e, come precisato in calce all’istanza presentata, “nel caso di eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle Legge Regionale n.3/2016 da parte della Corte Costituzionale, i soggetti beneficiari dovranno versare alla Regione le somme dovute per l’intero pagamento della tassa automobilistica, per ogni anno, rispetto ai rapporti giuridici non esauriti alla data della pronuncia e secondo quanto verrà specificato nelle motivazioni della stessa sentenza”. Per la regolarizzazione della tassa insufficientemente versata, la Regione Siciliana consente la possibilità di effettuare pagamenti integrativi entro il corrente anno senza applicazione di sanzioni né di interessi.

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992  n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.  Limitatamente alla periodicità gennaio/dicembre 2019, il certificato di rilevanza storica  annotato sulla carta di circolazione entro il 31 gennaio 2019, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.