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La Provincia Autonoma di Bolzano, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.
Regione |
Assistenza diretta |
Procedura guidata per l'assistenza |
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Bolzano |
tel. 0471 426020 |
Il servizio telefonico è attivo:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI, dalle Delegazioni ACI e dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2024 (file PDF, 589 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:
veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
La P.A. di Bolzano con Legge Provinciale n.3 del 16 aprile 2020, vigente dal 17 aprile 2020, all'art.25 ha disposto la sospensione di termini di pagamento della tassa automobilistica provinciale.
In particolare sono sospesi i termini per effettuare i versamenti della tassa automobilistica provinciale con scadenza di pagamento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (compreso il 1° giugno).
I versamenti sospesi possono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione delle vigenti sanzioni e degli interessi per tardivo pagamento.
La rimessione nei termini non impedisce il versamento spontaneo alla scadenza ordinaria e non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Le disposizioni dei commi precedenti non hanno effetto sul decorso dei termini per il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche.
Per maggiori dettagli si veda la Circolare informativa del 20 aprile 2020.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli ultraventennali e ultratrentennali
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Con decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 25/08/2009 (pubblicato nel BUR n. 40 del 29/09/2009), con decorrenza 30 Settembre 2009 è stato modificato il regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale. Importanti novità riguardano i rimborsi.
Condizioni per chiedere il rimborso
Il rimborso della tassa automobilistica deve essere chiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento e per i seguenti casi:
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme inferiori ad Euro 30,00.
Documentazione da allegare alla domanda di rimborso. Regole generali
Tabella riassuntiva della documentazione da allegare
Caso |
Documentazione da allegare |
Rimborso richiesto per doppio pagamento |
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Rimborso richiesto per versamento eccessivo |
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Rimborso richiesto per pagamento non dovuto |
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Rimborso parzialmente rimborsabile |
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La modulistica per richiedere il rimborso è disponibile presso l'Unità Territoriale di Bolzano e le Delegazioni ACI operanti sul territorio, oppure è possibile scaricarla cliccando qui
ATTENZIONE: al fine di consentire un più veloce esame della domanda, si prega di fornire la documentazione completa in ogni sua parte.
Casi particolari
Eredi
Oltre al modello di domanda di rimborso, gli eredi dell'avente diritto al rimborso devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: si chiede in particolare di dichiarare che non ci sono altri eredi oltre al sottoscrittore/ai sottoscrittori della dichiarazione e, in caso di pluralità di sottoscrittori, di indicare uno di loro come beneficiario dell'eventuale rimborso. In questo caso, è necessaria anche la fotocopia di un documento di identità.
Scarica la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli eredi
Ex soci di una società cessata
Oltre al modello di domanda di rimborso, gli ex soci di una società ormai cessata devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: si chiede in particolare di dichiarare che non vi sono altri ex soci oltre al sottoscrittore/ai sottoscrittori della dichiarazione e, in caso di pluralità di sottoscrittori, di indicare uno di loro come beneficiario dell'eventuale rimborso. In questo caso, è necessaria anche la fotocopia di un documento di identità.
La dichiarazione sarà richiesta qualora si tratti di una società di persone per la quale non è stato nominato un liquidatore. Nel caso di società di persone per le quali sia stato invece nominato un liquidatore o per le società di capitali, la domanda di rimborso potrà essere presentata dal liquidatore stesso (vedi sotto, paragrafo "liquidatore di una persona giuridica").
Scarica la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli ex soci
Legale rappresentante di una persona giuridica
Oltre al modello di domanda di rimborso, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il richiedente dichiari di essere il legale rappresentante di una persona giuridica; in questo caso non deve essere allegato il documento d'identità.
Scarica la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i legali rappresentanti di persone giuridiche
Liquidatore di una persona giuridica
Oltre al modello di domanda di rimborso, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il richiedente dichiari di essere il liquidatore di una persona giuridica; in questo caso non deve essere allegato il documento d'identità.
Scarica la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i liquidatori di persone giuridiche
a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) errore nel pagamento del bollo
L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
b) richiesta attestazione di versamento.
Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
c) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunte le sanzioni, oltre agli interessi fissati dalla legge.
A seguito del D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 che ha revisionato il sistema sanzionatorio, vige un duplice regime di sanzioni a seconda se la violazione è stata commessa fino al 31 agosto 2024 oppure successivamente.
d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).
Inoltre: Provincia Autonoma di Bolzano www.provincia.bz.it