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Veicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a idrogeno, metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica

Provincia Autonoma di Bolzano

Riduzioni ed esenzioni per veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a idrogeno, gas metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

La Provincia Autonoma di Bolzano con  legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28, ha disposto che a decorrere dal 28 dicembre 2016 l’esenzione triennale per i veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, gas metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica, spetta ai veicoli immatricolati nuovi e di competenza della provincia di Bolzano, vale a dire:  

  • di proprietà di soggetti residenti nella provincia di Bolzano, senza utilizzatori (a titolo di locazione finanziaria - leasing, di acquisto con patto di riservato dominio o di usufrutto)
  • di proprietà di soggetti ovunque residenti, con utilizzatore (a titolo di locazione finanziaria - leasing, di acquisto con patto di riservato dominio o di usufrutto) residente nella provincia di Bolzano

Sono esclusi i veicoli con installazione dell'impianto ad alimentazione ecologica successiva all'immatricolazione. 

La legge provinciale n. 12 del 7 agosto 2017, n. 12 ha aumentato da tre a cinque anni l'esenzione per i veicoli immatricolati nuovi dal 10 agosto 2017 e di competenza della provincia di Bolzano, con alimentazione ibrida elettrica e termica, e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 30 g/km.

Per i veicoli che entrano nella competenza della Provincia Autonoma di Bolzano successivamente alla data della prima immatricolazione, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza della Provincia fino al termine del periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione.

Alla cessazione del regime di esenzione, la tassa automobilistica provinciale è dovuta secondo le regole d’individuazione delle scadenze previste per il pagamento della prima tassa automobilistica, in misura intera, tranne i veicoli con alimentazione esclusiva per i quali la tassa automobilistica è pari ad un quarto del dovuto.

Con legge provinciale n. 15 del 23 dicembre 2021, la Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto che gli autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022 con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione doppia benzina/idrogeno o gasolio/idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, come segue: 

Emissioni CO 2

Durata dell'esenzione

1 - 30 g/km 

60 mesi

31 - 60 g/km 

36 mesi

61 - 95 g/km 

24 mesi

96 - 135 g/km 

12 mesi

Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per 60 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

Sono ammessi al beneficio anche gli autoveicoli immatricolati antecedentemente in altra Regione,nella Provincia Autonoma di Trento o all'estero, entrati nella competenza della P.A. di Bolzano dal 1° gennaio 2022, per il periodo residuale di esenzione rispetto alla data di immatricolazione calcolato alla data di ingresso nella competenza della PA di Bolzano.