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Veicoli ultraventennali e ultratrentennali

AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI ULTRAVENTENNALI

Sono considerati veicoli ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche: 

  • costruiti da oltre vent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Con Legge Provinciale n.11 del 25 settembre 2015 la Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli ad uso professionale, di età compresa da 20 a 29 anni pagano la tassa automobilistica provinciale di proprietà, ridotta del 50 per cento.

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992  n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

 

AGEVOLAZIONI DAL 2019:

Per effetto del disposto combinato delle due norme, dal 2019 tutti gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a prescindere da ulteriori requisiti, hanno diritto ad una riduzione del 50% della tassa di proprietà; mentre i residuali veicoli ultraventennali ad uso professionale, hanno diritto alla riduzione del 50% della tassa di proprietà solo se in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato da uno dei Registri Storici di cui all’art.60 del Codice della Strada, annotato sulla carta di circolazione (il requisito deve essere posseduto il primo giorno di decorrenza del periodo tributario).
La Provincia Autonoma di Bolzano ha recepito tali disposizioni nella Legge Provinciale 29 aprile 2019, n. 2, istitutiva del  comma 3-bis dell’art. 8- bis della Legge Provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.

 

AGEVOLAZIONI DAL 2022:

Con Legge Provinciale n. 15 del 23 dicembre 2021, è stata abrogata la Legge Provinciale n.11/2015; pertanto dal 1° gennaio 2022  trova applicazione solo l'agevolazione prevista dalla Legge 145/2018, ovvero il riconoscimento della riduzione del 50% della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato da uno dei Registri Storici di cui all’art.60 del Codice della Strada, annotato sulla carta di circolazione. 

 

AGEVOLAZIONI PER VEICOLI ULTRATRENTENNALI

Sono considerati veicoli ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche: 

  • costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato)
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli ad uso professionale, di età superiore a 29 anni, continuano ad essere esenti dal pagamento della tassa automobilistica provinciale di proprietà.

Sono altresì esenti i veicoli ultratrentennali, ad uso professionale, per i quali sia presentata all'Alto Adige Riscossioni Spa idonea documentazione atta a dimostrare la detenzione a fini collezionistici e non professionali (copia della carta di circolazione contenente la definizione di veicolo di interesse storico e collezionistico, nonché le condizioni alle quali la circolazione è subordinata come le limitazioni d'utilizzo rispetto all'originaria destinazione d'uso, ad esempio il divieto di trasportare merci per un autocarro oppure passeggeri per un autobus).

Solo se posti in circolazione su pubblica strada sono soggetti al pagamento della tassa annuale di circolazione pari a

Euro 25,82 per gli autoveicoli

Euro 10,33 per i motoveicoli