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La Provincia Autonoma di Trento, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.
Regione |
Assistenza diretta |
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Trento |
tel. 0461 016950 |
Il servizio telefonico è attivo:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI, dalle Delegazioni ACI e dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2024 (file PDF, 822 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:
veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
veicoli interessati da furto o demolizione
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
Dal 1° gennaio 2013, inoltre, ai sensi della L.P. 18 del 27/12/2011 è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione, perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all'evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA.
Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:
Automobile Club d’Italia
Via del Brennero 98 – 38100 Trento
e vanno presentate presso l'Unità Territoriale ACI, anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf), presso le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro tre anni decorrenti dalla data del versamento (Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg Art. 7, comma 3).
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso e di rimborso parziale
in caso di versamento non dovuto
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00.
L'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario.
Tali eventi debbono obbligatoriamente essere annotati al PRA.
a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) errore nel pagamento del bollo
L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
b) richiesta attestazione di versamento.
Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
c) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunte le sanzioni, oltre agli interessi fissati dalla legge.
A seguito del D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 che ha revisionato il sistema sanzionatorio, vige un duplice regime di sanzioni a seconda se la violazione è stata commessa fino al 31 agosto 2024 oppure successivamente.
d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).
Inoltre: Provincia Autonoma di Trento www.provincia.tn.it