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Veicoli elettrici, a idrogeno o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano, con alimentazione doppia e con alimentazione ibrida

Provincia Autonoma di Trento Riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici, a idrogeno o alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, con alimentazione doppia e con alimentazione ibrida

Conformemente alle disposizioni statali vigenti su tutti il territorio nazionale gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Nella Provincia Autonoma di Trento i veicoli con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, immatricolati dal 29/12/2010, godono dell'esenzione temporanea quinquennale intesa come 60 mesi solari a decorrere dalla data di immatricolazione. Tale agevolazione è riconosciuta anche alle tipologie di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica, non ricomprese nell'esenzione statale prevista dall'art.20 del DPR 39/1953. Dal 2013 l'esenzione quinquennale è estesa anche ai veicoli alimentati a idrogeno.

Decorso il quinquennio di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%.

Per i veicoli elettrici, alla fine del periodo di esenzione, si deve corrispondere la tassa pari ad un quarto per gli autoveicoli, mentre per i rimanenti veicoli elettrici (motocicli, ciclomotori, motocarri, ecc.) la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Con Legge Provinciale n.27 del 27 dicembre 2010 la Provincia Autonoma di Trento ha disposto che i veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, nuovi immatricolati dal 29/12/2010 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per il triennio 2011-2013.
L'agevolazione è riconosciuta ai veicoli dotati di doppia alimentazione fin dall'origine, con esclusione quindi delle installazioni successive all'immatricolazione di sistemi alternativi di alimentazione. Con Legge Provinciale n.18 del 27 dicembre 2011, la Provincia ha esteso l'esenzione in questione ad un quinquennio, inteso come 60 mesi solari a partire dal mese di immatricolazione. L'estensione opera, con effetto retroattivo, anche nei confronti dei veicoli nuovi immatricolati a decorrere dal 29/12/2010.

L’esenzione quinquennale disposta dalla LP 27/2010, come modificata dalla LP 18/2011, per i veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica è applicata ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Trento fino al 31 dicembre 2021.

Infatti con Legge provinciale n. 22 del 27 dicembre 2021, la Provincia Autonoma di Trento ha emanato nuove regole: gli autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022 con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione doppia benzina/idrogeno o gasolio/idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, come segue: 

Emissioni CO 2

Durata dell'esenzione

1 - 30 g/km 

60 mesi

31 - 60 g/km 

36 mesi

61 - 95 g/km 

24 mesi

96 - 135 g/km 

12 mesi

Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per 60 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

Sono ammessi al beneficio anche gli autoveicoli immatricolati antecedentemente in altra Regione, nella Provincia Autonoma di Bolzano o all'estero, entrati nella competenza della P.A. di Trento dal 1° gennaio 2022, per il periodo residuale di esenzione rispetto alla data di immatricolazione calcolato alla data di ingresso nella competenza della P.A. di Trento.