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La Regione Abruzzo, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.
Regione |
Assistenza diretta |
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Abruzzo |
L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è assicurata anche dalle Delegazioni AC e dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, che possono procedere esclusivamente su eventuale incarico da parte del contribuente, nell’ambito rispettivamente delle proprie attribuzioni istituzionali e di quelle professionali, a ricevere delega per l’inserimento delle istanze tramite Sportello dei servizi regionali.
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2024 (file PDF, 739 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:
veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli elettrici o con alimentazione esclusiva a GPL o gas Metano o ibrida
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
Dal 1° gennaio 2017, inoltre, a coloro che perdano il possesso del veicolo per furto, ovvero per demolizione, è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l’evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d’imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso.
La Regione Abruzzo ha semplificato le modalità di presentazione delle istanze di rimborso, prevedendo esclusivamente l’accesso online alla procedura guidata inserita nell’ambito dello Sportello dei servizi regionali tramite SPID.
Tutte le indicazioni per l’utilizzo della procedura sono riportate nel Manuale per la presentazione dell'istanza di rimborso.
Pertanto:
N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso
in caso di versamento non dovuto
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 10,33.
L'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario.
a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) errore nel pagamento del bollo
L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
b) richiesta attestazione di versamento.
Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
c) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunte le sanzioni, oltre agli interessi fissati dalla legge.
A seguito del D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 che ha revisionato il sistema sanzionatorio, vige un duplice regime di sanzioni a seconda se la violazione è stata commessa fino al 31 agosto 2024 oppure successivamente.
d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).
Inoltre: Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it