Regione Abruzzo

Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Abruzzo, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

 

 

Contatti per l'assistenza diretta agli utenti della regione Abruzzo

Regione

Assistenza diretta

Abruzzo

Sportello dei servizi regionali

L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è assicurata anche dalle Delegazioni AC e dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, che possono procedere esclusivamente su eventuale incarico da parte del contribuente, nell’ambito rispettivamente delle proprie attribuzioni istituzionali e di quelle professionali, a ricevere delega per l’inserimento delle istanze tramite Sportello dei servizi regionali.

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Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2024 (file PDF, 739 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

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Termini di pagamento


I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

veicoli già circolanti

veicoli nuovi di fabbrica

veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

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Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

veicoli destinati ai disabili

veicoli elettrici  o con alimentazione esclusiva a GPL o gas Metano o ibrida

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

esenzioni permanenti

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Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all'inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all'inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

Dal 1° gennaio 2017, inoltre, a coloro che perdano il possesso del veicolo per furto, ovvero per demolizione, è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l’evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d’imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso.

La Regione Abruzzo ha semplificato le modalità di presentazione delle istanze di rimborso, prevedendo esclusivamente l’accesso online alla procedura guidata inserita nell’ambito dello Sportello dei servizi regionali tramite SPID.

Tutte le indicazioni per l’utilizzo della procedura sono riportate nel Manuale per la presentazione dell'istanza di rimborso.

Pertanto:

  • le istanze trasmesse in modalità cartacea, a mezzo mail o pec o comunque su recapiti diversi dallo Sportello non possono essere istruite al fine della concessione del beneficio.
  • le Unità Territoriali ACI, le Delegazioni AC e gli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della L. 264/91 non possono più raccogliere le istanze di rimborso, potendo esclusivamente procedere, su eventuale incarico da parte del contribuente, nell’ambito, rispettivamente, delle proprie attribuzioni istituzionali e di quelle professionali, a ricevere delega per l’inserimento dell’istanza nella procedura

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 10,33.

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Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

L'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario.

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Cosa fare se...

a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) errore nel pagamento del bollo

L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.

b) richiesta attestazione di versamento.

Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.

c) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunte le sanzioni, oltre agli interessi fissati dalla legge.

A seguito del D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 che ha revisionato il sistema sanzionatorio, vige un duplice regime di sanzioni a seconda se la violazione è stata commessa fino al 31 agosto 2024 oppure successivamente. 

d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Inoltre: Regione Abruzzo  http://www.regione.abruzzo.it

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