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Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Con Legge Regionale n.1 del 29 gennaio 2019, vigente dal 1° gennaio 2019, la Regione Abruzzo ha disposto che i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta negli anni 2019 e 2020 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.
Con l'art. 19, comma 35, della Legge Regionale n.1 del 20 gennaio 2021, vigente dal 1° gennaio 2021, la Regione ha ampliato l'ambito oggettivo e soggettivo dell’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli ibridi, già previsto dalla Legge Regionale n.1/2019, disponendo che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari ed i locatari di autoveicoli ad alimentazione ibrida (elettrico-benzina o elettrico-diesel ovvero idrogeno-benzina o idrogeno-diesel), immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021, sono esonerati per tre anni dal pagamento della tassa automobilistica.”
Per una migliore comprensione dei veicoli destinatari dell'esenzione, la Regione ha pubblicato un avviso contenente importanti chiarimenti.