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Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare all'Amministrazione competente gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.
Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo a benzina o ecodiesel nel mese di marzo 2006 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2006, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2007).
Nell'ipotesi in cui il veicolo consegnato per la rivendita ad un concessionario o a un rivenditore autorizzato venga restituito al vecchio proprietario, quest'ultimo è tenuto al pagamento della Tassa Automobilistica anche per i periodi in cui il veicolo è rimasto giacente presso il concessionario, oltre al pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento (come indicato dalla risoluzione n.31 del 30/01/1984 del Ministero delle Finanze).
ATTENZIONE!
Ai sensi della Legge Regionale. n. 21 del 22 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 i veicoli destinati alla rivendita, appartenenti a soggetti residenti o aventi sede in Valle d’Aosta, possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite "minivoltura" la cui data dell'atto è determinante ai fini della corretta individuazione della data di presa in carico del veicolo; restano invariati gli adempimenti di cui sopra.
Inoltre i soggetti autorizzati al commercio ed alla rivendita di veicoli destinati al noleggio senza conducente, che risultino anche proprietari dei veicoli stessi, devono chiedere il cambio l'uso da "terzi" a "proprio" per poter mettere in sospensione i veicoli.