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Veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Regione Autonoma Valle D'Aosta-Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare all'Amministrazione competente gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.
Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo a benzina o ecodiesel nel mese di marzo 2006 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2006, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2007).
Nell'ipotesi in cui il veicolo consegnato per la rivendita ad un concessionario o a un rivenditore autorizzato venga restituito al vecchio proprietario, quest'ultimo è tenuto al pagamento della Tassa Automobilistica anche per i periodi in cui il veicolo è rimasto giacente presso il concessionario, oltre al pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento (come indicato dalla risoluzione n.31 del 30/01/1984 del Ministero delle Finanze).

ATTENZIONE!
Ai sensi della Legge Regionale. n. 21 del 22 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 i veicoli destinati alla rivendita, appartenenti a soggetti residenti o aventi sede in Valle d’Aosta, possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite "minivoltura" la cui data dell'atto è determinante ai fini della corretta individuazione della data di presa in carico del veicolo; restano invariati gli adempimenti di cui sopra.
Inoltre i soggetti autorizzati al commercio ed alla rivendita di veicoli destinati al noleggio senza conducente, che risultino anche proprietari dei veicoli stessi, devono chiedere il cambio l'uso da "terzi" a "proprio" per poter mettere in sospensione i veicoli.