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La Regione Campania, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.
Regione |
Assistenza diretta |
|
---|---|---|
Campania |
Tel 081 0070860 |
Il servizio telefonico è attivo:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI e dalle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio oltre che da altri Studi di consulenza/Agenzie. Vedi l’elenco di tutti i Punti di servizio abilitati all’assistenza (file pdf, 530 kb).
Modalità di attuazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica regionale, approvata con l’art. 1, comma 47 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 27
Ambito di applicazione
Il sistema di domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa automobilistica regionale consente di usufruire della riduzione del 10% sull'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, pagando entro il termine di scadenza senza incorrere nelle sanzioni previste per ritardato pagamento.
La domiciliazione del pagamento del bollo prevede anche altri vantaggi:
Possono aderire:
Il mandato di autorizzazione all’addebito (mandato SEPA Direct Debit Core) va inviato per ciascun veicolo per il quale si intende attivare la procedura.
La domiciliazione si attiverà per il pagamento dovuto per l'anno in corso se la relativa richiesta perviene a Regione Campania entro il giorno 15 del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento per il singolo veicolo.
La domiciliazione bancaria resta valida anche per gli anni successivi ma può essere revocata (annullata) in qualsiasi momento.
La domiciliazione bancaria non è prevista per il pagamento della tassa di circolazione.
Con D.G.R.C. n.157 del 24 marzo 2020 per i periodi tributari decorrenti dal 1 gennaio 2020 al 31 maggio 2020, è stata disposta la proroga al 30 giugno 2020 del termine ultimo per l’adesione alla modalità di addebito diretto della tassa automobilistica di cui all’art. 1 comma 47 della Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27 e alla D.G.R.C. n. 14 del 15 gennaio 2020 e relativo Allegato
Con successiva dgr n.281 del 9 giugno 2020 la Regione ha disposto di prorogare al 31 luglio 2020, per i periodi tributari decorrenti dal 1 gennaio 2020, il termine ultimo per l'adesione alla modalità di addebito diretto della tassa automobilistica, senza applicazione di sanzioni ed interessi e con addebito dell’importo entro il 30 settembre.
Il sistema di domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa automobilistica regionale è attivo dal 30 marzo 2020.
ConDecreto Dirigenziale n. 125 del 29 novembre 2021 la Regione ha aggiunto alle modalità previste per l'adesione alla domiciliazione bancaria della tassa automobilistica la presentazione del mandato direttamente presso il proprio istituto bancario.
Il mandato compilabile online e le relative istruzioni sono accessibili dal seguente link: domiciliazione bancaria bollo auto
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2023 (file PDF, 811 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:
veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
Sulla GU n.283 del 3-12-2022 è stato pubblicato il decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
Il provvedimento prevede, nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola d’Ischia, la sospensione dei termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano
ecoincentivi per rinnovo parco automobilistico
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
Dal 1° gennaio 2019, inoltre, ai sensi della L.R. n.28 dell’8 agosto 2018 è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all'evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA.
Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:
Regione Campania
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali
Centro Direzionale Isola C5
80143 Napoli
e vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI, anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) , o presso gli Automobile Club campani.
MODULISTICA
modello istanza rimborso tassa auto persona fisica (file pdf, 255 kb)
modello istanza rimborso tassa auto persona giuridica (file pdf, 286 kb)
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro i 3 anni successivi all'anno tributario di riferimento.
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso
in caso di versamento non dovuto
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00.
Perdita di possesso
I veicoli non sono tenuti al pagamento della tassa se se ne perde il possesso (per qualsiasi evento, ivi comprese le sentenze) entro il termine utile per il pagamento e se ne sia annotata la relativa formalità al PRA (devono ricorrere entrambe le condizioni).
Radiazione
In caso di radiazione intervenuta durante un anno d’imposta già coperto da pagamento, la tassa resta dovuta per l’intero anno. In quest’ipotesi non è ammesso alcun frazionamento nel pagamento del bollo.
Anche nei casi di radiazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 22 della legge regionale n. 1 del 19/01/2009 ovvero non si è tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) errore nel pagamento del bollo
L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore alle Unità Territoriale ACI e agli Automobile Club campani, utilizzando il Modello rettifica dati indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
L'ACI per conto della Regione Campania provvederà a comunicare la validità del versamento.
b) richiesta attestazione di versamento.
Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI o Automobile Club, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
L'ACI per conto della Regione Campania provvederà a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento.
c) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.
Regolarizzazione entro l'anno
La L. n.157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta:
Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso
|
Ravved. |
Ravved. breve |
Ravved. medio |
Ravved. lungo |
Ravved. |
Ravved. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fino al 28/11/2008 |
" |
3,75% |
" |
6% |
||
Dal 29/11/2008 al 31/01/2011 |
" |
2,5% |
" |
3% |
||
Dal 01/02/2011 |
" |
3% |
" |
3,75% |
||
Dal 06/07/2011 |
0,2% al giorno |
3% |
" |
3,75% |
||
Dal 01/01/2015 |
0,2% al giorno |
3% |
3,33% |
3,75% |
||
Dal 01/01/2016 |
0,1% al giorno |
1,5% |
1,67% |
3,75% |
||
Dal 25/12/2019 |
0,1% al giorno |
1,5% |
1,67% |
3,75% |
4,29% |
5% |
Periodo di vigenza interessi legali |
Tasso annuo |
---|---|
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 |
0,5% |
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 |
0,2% |
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |
0,1% |
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
0,3% |
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 |
0,8% |
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
0,05% |
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |
0,01% |
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
1,25% |
Dal 01/01/2023 |
5% |
Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso
Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono da calcolare a semestre maturato, nella seguente misura:
Periodo di vigenza interessi moratori |
Tasso fisso semestrale |
---|---|
Fino al 30/06/2003 |
2,5% |
Dal 01/07/2003 al 31/12/2009 |
1,375% |
Dal 01/01/2010 |
1% |
d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).