Regione Emilia Romagna

Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Emilia Romagna, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.
 

Contatti per l'assistenza diretta agli utenti della regione Emilia Romagna

Regione

Assistenza diretta

e-mail

Emilia Romagna

tel. 051 7459770

richiedi assistenza

Il servizio telefonico è attivo: 

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
 e dalle 14.00 alle 18.00

L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI , dalle Delegazioni ACI e dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.

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Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2023 (file PDF, 767 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

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Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

veicoli già circolanti

veicoli nuovi di fabbrica

veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

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Sospensione pagamenti contenimento emergenza sanitaria e crisi energetica

La Regione Emilia Romagna per gli anni 2020 e 2021, al fine di contenere la crisi derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19,  ha disposto il differimento del pagamento della tassa automobilistica  con  dgr n.224 del 23 marzo 2020 , con dgr n. 1820 del 7 dicembre 2020 e con  dgr n.317 dell'8 marzo 2021.

Anche per l'anno 2022, al fine di contrastare la crisi energetica, la Regione è intervenuta con dgr n. 506 del 4 aprile 2022 con cui ha disposto la sospensione dei termini di pagamento delle tasse automobilistiche da versare, ai sensi dell’articolo 1 del D.M. n. 462/1998, rispettivamente entro il il 31 maggio 2022 e il 30 giugno 2022.

I pagamenti sospesi possono essere effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi entro il 1° agosto 2022, primo giorno lavorativo successivo alla data del 31 luglio 2022; in caso di mancato pagamento entro il 1° agosto 2022, sanzioni e interessi verranno conteggiati dal giorno successivo all’ordinaria scadenza tributaria prevista dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998.

La sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta e non ha rilievo ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta, che rimane l’obbligato al pagamento all’ordinaria scadenza rispettivamente del 31 maggio 2022 e del 30 giugno 2022. 

Non si dà comunque luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato  del termine di pagamento 

Non rientrano nella sospensione dei termini

  • le nuove immatricolazioni effettuate dal 21 aprile al 21 maggio 2022 e dal 22 maggio al 20 giugno 2022 per le quali, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. n. 462/1998, il pagamento deve essere fatto rispettivamente entro il 31 maggio 2022 ed entro il 30 giugno 2022;
  • i rientri da esenzione o da interruzione dell'obbligo di pagamento, previsti dall’art. 3 del D.M. n. 462/1998 (ad esempio annotazione del rientro in possesso a seguito di furto o per acquisto da concessionaria e in ogni altro caso di riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo), con data evento ricadente nei periodi 21 aprile -21 maggio 2022 e 22 maggio - 20 giugno 2022, per i quali il pagamento deve essere fatto rispettivamente entro il 31 maggio 2022 ed entro il 30 giugno 2022.
  • il pagamento del bollo per le targhe prova e il pagamento delle tasse di circolazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

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Sospensione pagamenti eventi alluvionali maggio 2023

A seguito degli eventi alluvionali che nel mese di maggio 2023 hanno colpito l'Emilia Romagna, è stata emanata la delibera di Giunta regionale n.823 del 22 maggio 2023  con cui la Regione ha sospeso sino al 31 agosto 2023 i termini di pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli intestati o utilizzati da coloro che risultino residenti, alla scadenza del termine ultimo di pagamento, nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, da regolarizzare entro il 2 ottobre 2023.

E' stato poi emanato il dl n.61 del 1° giugno 2023 convertito in legge n.100 del 31 luglio 2023 contenente disposizioni nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1.

Nei confronti dei suddetti soggetti sono sospesi i termini dei versamenti tributari e degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Medesima sospensione dei termini è disposta per i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Non si procede al rimborso di quanto già versato, ad eccezione dei casi previsti dalla delibera regionale n. 1336 del 31 luglio 2023.   

Sempre entro il 20 novembre 2023, sono effettuati gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni.

Al fine di uniformare le agevolazioni a favore dei soggetti residenti/con sede nelle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con il trattamento  disposto con il decreto legge n.61 del 1° giugno 2023, la Regione Emilia Romagna ha emanato la delibera n.973 del 12 giugno 2023 con la quale ha esteso il differimento dei termini di pagamento al 20 novembre 2023 per tutte le tipologie di versamento del bollo auto a favore dei soggetti che al 1° maggio 2023 avevano residenza/sede in tutti i Comuni ricompresi nelle citate Province.

Con delibera n. 1336 del 31 luglio 2023 la Giunta regionale ha riconosciuto il diritto al rimborso delle somme corrisposte a titolo di tassa automobilistica regionale agli intestatari o utilizzatori di veicoli che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del dl 61/2023, qualora tenuti al pagamento della tassa automobilistica per periodi tributari aventi decorrenza dal 1° maggio 2023 al 1° agosto 2023 e che abbiano consegnato il veicolo entro la data del 31 agosto 2023 a un centro autorizzato o a un concessionario auto per la demolizione.

I contribuenti in possesso dei predetti requisiti che hanno pagato la tassa automobilistica possono quindi richiederne la restituzione presentando apposita richiesta presso uno degli uffici ACI o alla Regione Emilia-Romagna utilizzando il modello allegato.

Per ottenere il rimborso è quindi necessario: 

  • Avere la residenza, sede legale od operativa alla data del 1° maggio 2023 in uno dei territori indicati nell’allegato 1 del dl n. 61/23;
  • Essere tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale per periodi tributari aventi decorrenza 1° maggio 2023;
  • Aver consegnato il veicolo ad un centro autorizzato o ad un concessionario auto per la demolizione entro il 31 agosto 2023.

Non saranno accolte istanze di restituzione in caso mancata consegna del veicolo a un demolitore autorizzato o a un soggetto autorizzato alla rivendita che prende in carico il veicolo per la demolizione, oppure se la consegna avviene oltre il termine del 31 agosto 2023.

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Rateizzazioni

Regione Emilia Romagna - Rateizzazioni della tassa automobilistica

In base alla deliberazione di Giunta regionale n. 504 del 14 aprile 2014 e della determinazione dirigenziale n. 7425 del 4 giugno 2014 la rateizzazione è concessa dal Dirigente competente, su richiesta del contribuente, per somme complessivamente pari o superiori a 200,00 euro quantificate in un avviso bonario o in un atto di accertamento, prima dell’iscrizione a ruolo e prima dell’inizio della procedura esecutiva. Le somme dovute, devono essere versate in rate con pagamenti trimestrali di uguale importo fino al massimo di dieci ratei trimestrali e l’importo delle singole rate non può essere inferiore a 100,00 euro.

In caso di situazioni di particolare disagio economico o obiettive difficoltà temporanee la rateizzazione può essere concessa in rate con pagamenti mensili per somme complessivamente pari o superiori a 90 euro; l’importo minimo della rata mensile non può essere inferiore a 30,00 euro e possono essere concesse fino ad un massimo di 13 rate.

Va presentata una singola istanza per ogni veicolo e per ogni anno d’imposta (non è possibile sommare più importi dovuti).

Sulle somme si applicano gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, al tasso vigente al momento della presentazione dell’istanza all’Ente, calcolati per semestre compiuto.

Il numero delle rate e la scadenza per il loro pagamento vengono stabiliti nel piano di rateazione allegato al provvedimento adottato in accoglimento all’istanza di rateizzazione.

L’istanza può essere inviata con una sola delle seguenti modalità:

Occorre allegare copia di un documento di riconoscimento valido e, nel caso di cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza, l’atto di rateizzazione verrà successivamente notificato tramite raccomandata A/R, con allegati i bollettini postali e le modalità per effettuare i pagamenti delle rate.

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Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

veicoli destinati ai disabili

veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL/Metano

veicoli ad alimentazione ibrida - ecoincentivi

ecoincentivi 2021 - Acquisto veicoli ecologici

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

esenzioni ex art.17 DPR 39/1953

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

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Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all'inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all'inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

Le domande di rimborso devono essere indirizzate a:

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Generale Politiche Finanziarie
Servizio Tributi
Viale A. Moro, 52 - 40127 Bologna

utilizzando il Modulo predisposto dalla Regione e vanno presentate presso l'Ufficio Tasse Automobilistiche delle Unità Territoriali ACI, anche tramite PEC, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf), presso le Delegazioni ACI, o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 10,33.

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Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

Ai sensi della Legge Regionale n.30 del 22/12/2003, art.13, l'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario. Regione Emilia Romagna ha precisato che in caso di veicolo di NUOVA IMMATRICOLAZIONE  interessato da RADIAZIONE PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE ALL’ESTERO entro lo stesso termine di pagamento, il primo bollo resta dovuto.

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Cosa fare se...

a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) errore nel pagamento del bollo

L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido a condizione che l'errore non abbia spostato il versamento in altra Regione o Provincia Autonoma, il contribuente deve segnalare l'errore all'Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.

Modulo correzione targa

b) richiesta attestazione di versamento.

Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI  oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.

c) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l'anno

  • una sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,67%, se il versamento avviene dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”

La L. n.157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta

  • una sanzione pari al 4,29%, se il versamento avviene oltre un anno ma entro due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento biennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 5%, se il versamento avviene oltre due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento ultrabiennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”.

Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso.

Periodo di vigenza sanzioni

Ravved. 
veloce
(entro 15 giorni)

Ravved.  breve
(entro 30 giorni)

Ravved.  medio
(entro 90 giorni)

Ravved. lungo
(entro un anno)

Ravved.
biennale

Ravved.
ultrabiennale

Fino al 28/11/2008

"

3,75%

"

6%

Dal 29/11/2008 al 31/01/2011

"

2,5%

"

3%

Dal 01/02/2011

"

3%

"

3,75%

Dal 06/07/2011

0,2% al giorno

3%

"

3,75%

Dal 01/01/2015

0,2% al giorno

3%

3,33%

3,75%

Dal 01/01/2016

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

Dal 25/12/2019

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

4,29%

5%

Periodo di vigenza interessi legali

Tasso annuo

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

0,5%

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

0,2%

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

0,1%

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

0,3%

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

0,8%

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

0,05%

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

0,01%

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

1,25%

Dal 01/01/2023

5%


Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso

Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono da calcolare a semestre maturato, nella seguente misura:

Periodo di vigenza interessi moratori

Tasso fisso semestrale

Fino al 30/06/2003

2,5%

Dal 01/07/2003 al 31/12/2009

1,375%

Dal 01/01/2010

1%

d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Inoltre: Regione Emilia Romagna www.regione.emilia-romagna.it

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