Sei in Home / Servizi / Guide utili / Guida al bollo auto / Regioni e Province Autonome convenzionate con ACI / Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Friuli Venezia Giulia

Servizio di assistenza diretta agli utenti

La tassa automobilistica per la Regione Friuli Venezia Giulia è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Per assistenza in merito alla gestione delle autotutele, atti di accertamento, iscrizioni a ruolo e relativi sgravi, rimborsi, contenzioso, esenzioni e sospensioni per rivendita dal pagamento del bollo auto, occorre rivolgersi agli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica appositamente dedicati alle tasse automobilistiche.

La struttura di riferimento/coordinamento dell’Agenzia delle entrate per tutti gli uffici territoriali in Friuli Venezia Giulia è l’Ufficio Servizi Fiscali della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia.

Inoltre, è possibile  verificare lo stato dei pagamenti degli ultimi 4 anni pregressi, accedendo al servizio online di ACI denominato Bollonet.

inizio pagina


Modalità di pagamento

Il pagamento della tassa automobilistica, è assicurato dai seguenti intermediari alla riscossione:  

  • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
  • le delegazioni ACI
  • le Agenzie Sermetra
  • i Punti vendita Mooney
  • Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
  • i punti vendita Lottomatica
  • le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
  • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, Punti vendita Mooney, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.) 

Il costo dell'operazione è determinato dalla modalità di pagamento e dal Punto di servizio prescelti. Si invita a verificare presso i singoli intermediari, prima di procedere al pagamento.

inizio pagina


Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il Tariffario 2024 (file PDF, 463 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

inizio pagina


Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

veicoli già circolanti

veicoli nuovi di fabbrica

veicoli in uscita dall'esenzione

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione/sospensione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza, può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

inizio pagina


Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o un’esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

veicoli destinati ai disabili

veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

esenzioni permanenti

inizio pagina


Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi: 

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all'inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all'inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

Le istanze di rimborso, redatte in carta libera oppure utilizzando l’apposito Modulo, possono essere presentate o spedite a mezzo posta al competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente. 

Il rimborso potrà essere erogato con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale. Pertanto, il richiedente, in sede di istanza di rimborso, dovrà comunicare la presenza delle coordinate Iban nell’Area riservata “Cassetto Fiscale” dei servizi telematici “Fisconline e Entratel”, ovvero inserendo le stesse seguendo le istruzioni rinvenibili nel sito internet dell’Agenzia, alla pagina dedicata

In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche è effettuato tramite assegno vidimato emesso da Poste Italiane S.p.A., che, entro il termine di validità impresso sul titolo, potrà essere versato sul proprio conto corrente postale o bancario oppure presentato per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale. 

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento 

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;
  • fotocopia carta di identità.

in caso di pagamento in eccesso 

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;
  • fotocopia carta di identità

in caso di versamento non dovuto (vendita, demolizione, furto ecc): 

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.);
  • fotocopia carta di identità

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme   inferiori ad euro 12.

inizio pagina


Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

La perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo (esempio furto) o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (esempio sequestro, confisca, pignoramento, ecc…), annotate nel Pubblico Registro Automobilistico, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

inizio pagina


Cosa fare se...

a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo

b) si deve richiedere una attestazione di versamento

c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata

d) si è pagato in misura inferiore al dovuto

 

a) errore nel pagamento del bollo

L'errore può consistere in: 

  • pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
  • pagamento con un numero di targa errato;
  • errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore al competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.

 

b) richiesta attestazione di versamento (anche a seguito di smarrimento o furto della ricevuta del pagamento eseguito).

Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso il competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrateesibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.

 

c) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l'anno 

  • una sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,67%, se il versamento avviene dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”

La Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del decreto legge  n. 124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta:  

  • una sanzione pari al 4,29%, se il versamento avviene oltre un anno ma entro due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento biennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 5%, se il versamento avviene oltre due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento ultrabiennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”.

Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso

Periodo di vigenza sanzioni

Ravved. 
veloce
(entro 15 giorni)

Ravved.  breve
(entro 30 giorni)

Ravved.  medio
(entro 90 giorni)

Ravved. lungo
(entro un anno)

Ravved.
biennale

Ravved.
ultrabiennale

Fino al 28/11/2008

"

3,75%

"

6%

Dal 29/11/2008 al 31/01/2011

"

2,5%

"

3%

Dal 01/02/2011

"

3%

"

3,75%

Dal 06/07/2011

0,2% al giorno

3%

"

3,75%

Dal 01/01/2015

0,2% al giorno

3%

3,33%

3,75%

Dal 01/01/2016

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

Dal 25/12/2019

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

4,29%

5%

Periodo di vigenza interessi legali

Tasso annuo

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

0,5%

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

0,2%

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

0,1%

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

0,3%

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

0,8%

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

0,05%

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

0,01%

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

1,25%

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

5%

Dal 01/01/2024

2,5%


Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso

Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori al tasso del 3,5% annuo (art. 6 decreto 21 maggio 2009).
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.


d) pagamento insufficiente

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

inizio pagina