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Veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Regione Friuli Venezia Giulia 

Riduzioni ed esenzioni Sospensione per auto consegnate ai concessionari per la rivendita

 

Per ottenere la sospensione dal pagamento delle tasse automobilistiche (art. 5 decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953), i concessionari autorizzati alla rivendita dei veicoli devono presentare presso gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio, gli elenchi quadrimestrali di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita con i relativi supporti  informatici predisposti con il pacchetto Rivendi  e il versamento del relativo diritto fisso effettuato con bollettino di c/c n. 73199002 pari a euro 1,55 per ciascun veicolo per il quale si richiede l'interruzione del pagamento della tassa.

Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo nel mese di marzo 2021 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2021, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2022).

Nell'ipotesi in cui il veicolo consegnato per la rivendita ad un concessionario o a un rivenditore autorizzato venga restituito al vecchio proprietario, quest'ultimo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica anche per i periodi in cui il veicolo è rimasto giacente presso il concessionario, oltre al pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento (come indicato dalla risoluzione n. 31 del 30/01/1984 del Ministero delle Finanze).