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Per ottenere la sospensione dal pagamento delle tasse automobilistiche (art. 5 decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953), i concessionari autorizzati alla rivendita dei veicoli devono presentare presso gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio, gli elenchi quadrimestrali di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita con i relativi supporti informatici predisposti con il pacchetto “Rivendi” e il versamento del relativo diritto fisso effettuato con bollettino di c/c n. 73199002 pari a euro 1,55 per ciascun veicolo per il quale si richiede l'interruzione del pagamento della tassa.
Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo nel mese di marzo 2021 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2021, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2022).
Nell'ipotesi in cui il veicolo consegnato per la rivendita ad un concessionario o a un rivenditore autorizzato venga restituito al vecchio proprietario, quest'ultimo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica anche per i periodi in cui il veicolo è rimasto giacente presso il concessionario, oltre al pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento (come indicato dalla risoluzione n. 31 del 30/01/1984 del Ministero delle Finanze).