Regione Liguria

Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Liguria è convenzionata con ACI per l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche e di assistenza ai contribuenti residenti nel proprio territorio per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è  assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI di La Spezia, Genova, Savona, Imperia e dagli Automobile Club di La Spezia, Genova, Savona, Imperia e Sanremo.
Per informazioni relative ad orari e contatti si rinvia ai siti di ciascun ufficio.


Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

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Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

veicoli già circolanti

veicoli nuovi di fabbrica

veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

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Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

veicoli destinati ai disabili

veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano, veicoli con alimentazione ibrida e doppia

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

 

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Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc.). Si precisa che in caso di furto  il pagamento per l'anno successivo si ritiene non dovuto se l'evento accade entro la scadenza del bollo in corso di validità; nel caso della demolizione o radiazione per esportazione o nel caso di vendita il pagamento si ritiene non dovuto anche quando l'evento accade nel mese utile per il rinnovo.
    Esempio: veicolo con periodicità Gennaio/Dicembre: il bollo 2015 non è dovuto se il furto avviene entro il 31 dicembre 2014; il bollo 2015 non è dovuto se la vendita, radiazione per demolizione o esportazione avviene entro il 2 febbraio 2015, termine utile per il rinnovo del pagamento.

Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere presentate agli sportelli delle Unità Territoriali Aci di La Spezia, Genova, Savona e Imperia anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) e presso gli sportelli degli Automobile Club di La Spezia, Genova, Savona, Imperia e Sanremo

Per orari e contatti si rinvia alle informazioni presenti sui relativi siti istituzionali.

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 16.

Sul sito di Regione Liguria alla voce “bollo auto” è presente un nuovo servizio di presentazione delle istanze di rimborso on line per gli intermediari della riscossione e per i residenti fuori regione che abbiano effettuato un pagamento non dovuto su un veicolo ligure.

Il servizio permette di presentare l’istanza on line inserendo i dati relativi al pagamento effettuato in modo errato (tipo di veicolo, targa, data pagamento, importo, scadenza e validità) e i dati riguardanti il soggetto non residente o l’intermediario alla riscossione (per gli intermediari, codice identificativo intermediario, partita IVA, codice fiscale, denominazione ditta), nonché i necessari dati bancari  (per gli intermediari, il codice IBAN deve essere corrispondente alla ragione sociale). A seguito dell’invio dell’istanza, il servizio inoltrerà una mail di conferma di avvenuta presentazione.

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Fermi amministrativi

Regione Liguria con Legge Regionale 41/2013 all’art.22 comma 3 ha disposto che il fermo amministrativo disposto dagli Agenti della Riscossione non rientra fra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. Tale disposizione è vigente dal 27/12/2013.

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Cosa fare se...

a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere la verifica del pagamento di un'annualità
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) errore nel pagamento del bollo

L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore agli sportelli delle Unità Territoriale ACI o degli Automobile Club Provinciale

b) si deve richiedere la verifica del pagamento di un’annualità.


Per richiedere la verifica del pagamento di un'annualità , l'intestatario del veicolo deve recarsi presso gli Uffici delle Unità Territoriali e degli Automobile Club Provinciali esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
Il contribuente può verificare la correttezza dei propri pagamenti collegandosi direttamente al sito della Regione Liguria alla sezione Bollo Auto, dove inserendo numero di targa e codice fiscale è in grado di controllare direttamente la propria posizione tributaria.

c) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l'anno

  • una sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,67%, se il versamento avviene dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”

La L. n.157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. Le Amministrazioni titolari del tributo possono considerare in modo differente l’attività di accesso e di verifica delle posizioni tributarie, e da ciò può scaturire una differente applicazione del sistema sanzionatorio. Per la Regione Liguria il contribuente può beneficiare della sanzione ridotta solo in caso di pagamento spontaneo; se la regolarizzazione avviene in fase di recupero, anche se bonario, la sanzione applicabile è del 30%.

In caso di pagamento spontaneo, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta:  

  • una sanzione pari al 4,29%, se il versamento avviene oltre un anno ma entro due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento biennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 5%, se il versamento avviene oltre due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento ultrabiennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”.

Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso. 

Periodo di vigenza sanzioni

Ravved. 
veloce
(entro 15 giorni)

Ravved.  breve
(entro 30 giorni)

Ravved.  medio
(entro 90 giorni)

Ravved. lungo
(entro un anno)

Ravved.
biennale

Ravved.
ultrabiennale

Fino al 28/11/2008

"

3,75%

"

6%

Dal 29/11/2008 al 31/01/2011

"

2,5%

"

3%

Dal 01/02/2011

"

3%

"

3,75%

Dal 06/07/2011

0,2% al giorno

3%

"

3,75%

Dal 01/01/2015

0,2% al giorno

3%

3,33%

3,75%

Dal 01/01/2016

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

Dal 25/12/2019

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

4,29%

5%

Periodo di vigenza interessi legali

Tasso annuo

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

0,5%

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

0,2%

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

0,1%

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

0,3%

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

0,8%

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

0,05%

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

0,01%

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

1,25%

Dal 01/01/2023

5%


Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso

Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono da calcolare a  semestre maturato, nella seguente misura:

Periodo di vigenza interessi moratori

Tasso fisso semestrale

Fino al 30/06/2003

2,5%

Dal 01/07/2003 al 31/12/2009

1,375%

Dal 01/01/2010

1%

d) pagamento insufficiente

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

 

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