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La Regione Lombardia è convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche.
I contribuenti interessati a richiedere informazioni sulla propria posizione tributaria possono rivolgersi alle Unità Territoriali ACI, alle Delegazioni ACI o agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio.
L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal Contact Center Regione Lombardia (telefonicamente al numero 02.83908383 - servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00; oppure tramite procedura web guidata richiedi assistenza)
Gli importi complessivamente dovuti sono ridotti del 10% in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria.
A decorrere dall’anno di imposta 2020, la riduzione della tariffa è aumentata al 15%.
I contribuenti che hanno già una domiciliazione attiva potranno beneficiare automaticamente della riduzione del 15%, a partire dalla scadenza del 31 gennaio 2020.
La domiciliazione del pagamento del bollo prevede anche altri vantaggi:
Possono aderire:
In caso di veicolo intestato a più persone, la richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata dal soggetto indicato per primo sulla carta di circolazione.
E' possibile domiciliare anche il pagamento del bollo per un veicolo di nuova immatricolazione (con scadenza alla fine del mese successivo a quello d'immatricolazione) solo se il mandato perviene a Regione Lombardia entro i termini di seguito indicati: entro il 15 del mese precedente alla scadenza del bollo, utilizzando la posta ordinaria, oppure entro la fine del mese precedente alla scadenza, effettuando la richiesta online.
La domiciliazione bancaria resta valida anche per gli anni successivi ma può essere revocata in qualsiasi momento.
La domiciliazione bancaria non è prevista per il pagamento della tassa di circolazione, dovuta per i veicoli ultratrentennali, e per i rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate.
Scopri le modalità per attivare la domiciliazione online dall’Area Personale dei Tributi di Regione Lombardia oppure tramite posta ordinaria.
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2024 (file PDF, 612 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
Per pagamento cumulativo si intende un pagamento effettuato da un soggetto titolare di uno o più veicoli per il tramite di uno Studio di consulenza autorizzato da Regione Lombardia. Con DGR n. 4559 del 19 aprile 2021 Regione Lombardia ha aggiornato le tipologie di agevolazioni ed i requisiti per accedere alla riduzione del 10% calcolata sull'importo dovuto, per i pagamenti cumulativi effettuati per conto delle seguenti categorie di contribuenti:
Beneficiano inoltre indirettamente dell'agevolazione:
L’agevolazione è concessa esclusivamente ai soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia.
Le riduzioni si applicano ai soli pagamenti ordinari, effettuati in modalità cumulativa entro la scadenza di legge ad eccezione di ritardi non imputabili all’inerzia del contribuente. Le medesime agevolazioni non sono cumulabili tra loro.
Il legale rappresentante della società o dell'Ente interessato all'agevolazione dovrà:
BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI
Dal 1° gennaio 2004 per i residenti nella Regione Lombardia c'è un duplice regime di scadenze.
Il primo riguarda i veicoli immatricolati in data precedente al 1° gennaio 2004 e il secondo, invece, riguarda i veicoli che, a partire dal 1° gennaio 2004, sono interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione, rientro in possesso.
veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2004
pagamenti inferiori all'annualità
Legge Regionale n.10 del 14/07/2003
Circolare Regionale n.3 del 13/01/2004
Dal 1° gennaio 2014, ai sensi della L.R. 24/2014, da parte dei residenti in Lombardia non è più dovuta la tassa di circolazione annuale per ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. "Minicar").
Eventuali pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2014, sono rimborsabili.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
perdita di possesso per furto, demolizione ed esportazione all'estero del veicolo
altri casi di indisponibilità del veicolo
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
Regione Lombardia inoltre nei casi di furto, demolizione o esportazione definitiva all'estero di un veicolo riconosce il rimborso della frazione di tassa versata e non fruita. L'importo rimborsabile è calcolato in dodicesimi, corrispondenti ai mesi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento (l’annotazione al PRA per l’esportazione) fino a quello di scadenza del versamento in corso di validità. Non è possibile ottenere il rimborso se l’evento si è verificato nell’ultimo mese di validità del versamento. Per i casi di furto o esportazione all'estero è indispensabile ai fini del rimborso che siano già state presentate al Pubblico Registro Automobilistico le relative formalità.
Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:
Regione Lombardia
Presidenza
DC Programmazione, finanza e controllo di gestione
UO Tutela delle entrate tributarie regionali
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 Milano
e vanno presentate presso le Delegazioni ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione.
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso
in caso di versamento non dovuto
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 15,00.
a) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
b) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunte le sanzioni, oltre agli interessi fissati dalla legge.
A seguito del D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 che ha revisionato il sistema sanzionatorio, vige un duplice regime di sanzioni a seconda se la violazione è stata commessa fino al 31 agosto 2024 oppure successivamente.
b) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli eventuali interessi (vedi punto precedente).
Inoltre: Regione Lombardia www.regione.lombardia.it