Regione Lombardia

Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Lombardia è convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche. 

I contribuenti interessati a richiedere informazioni sulla propria posizione tributaria possono rivolgersi alle Unità Territoriali ACI, alle Delegazioni ACI  o agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio. 

L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal  Contact Center Regione Lombardia (telefonicamente al numero 02.83908383 - servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00; oppure tramite procedura web guidata richiedi assistenza)

inizio pagina


Domiciliazione bancaria – Riduzione tariffe

Gli importi complessivamente dovuti sono ridotti del 10% in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria.

A decorrere dall’anno di imposta 2020, la riduzione della tariffa è aumentata al 15%.

I contribuenti che hanno già una domiciliazione attiva potranno beneficiare automaticamente della riduzione del 15%, a partire dalla scadenza del 31 gennaio 2020.

La domiciliazione del pagamento del bollo prevede anche altri vantaggi: 

  • pagare una commissione di € 1,00 per l'addebito (le altre modalità di pagamento prevedono commissioni superiori)
  • pagare sempre entro la scadenza senza incorrere nelle sanzioni previste per il ritardato pagamento.

Possono aderire: 

  • le persone fisiche residenti in Lombardia o iscritte all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), proprietarie di uno o più veicoli o locatarie (solo se il contratto di locazione decorre dal 1° gennaio 2017)
  • dal 2021 i soggetti locatari con contratto a lungo termine di noleggio senza conducente
  • le persone fisiche che intendono pagare per conto del proprietario/locatario di un veicolo (per esempio: coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.)
  • le persone giuridiche pubbliche e private, proprietarie di un numero di veicoli non superiore a 50.

In caso di veicolo intestato a più persone, la richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata dal soggetto indicato per primo sulla carta di circolazione.

E' possibile domiciliare anche il pagamento del bollo per un veicolo di nuova immatricolazione (con scadenza alla fine del mese successivo a quello d'immatricolazione) solo se il mandato perviene a Regione Lombardia entro i termini di seguito indicati: entro il 15 del mese precedente alla scadenza del bollo, utilizzando la posta ordinaria, oppure entro la fine del mese precedente alla scadenza, effettuando la richiesta online.

La domiciliazione bancaria resta valida anche per gli anni successivi ma può essere revocata in qualsiasi momento.

La domiciliazione bancaria non è prevista per il pagamento della tassa di circolazione, dovuta per i veicoli ultratrentennali, e per i rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate.

Scopri le modalità per attivare la domiciliazione online dall’Area Personale dei Tributi di Regione Lombardia oppure tramite posta ordinaria. 

inizio pagina


Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2022 (file PDF, 182 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

inizio pagina


Pagamenti cumulativi – Riduzione Tariffe

 

Per pagamento cumulativo si intende un pagamento effettuato da un soggetto titolare di uno o più veicoli per il tramite di uno Studio di consulenza autorizzato da Regione Lombardia. Con DGR n. 4559 del 19 aprile 2021 Regione Lombardia ha aggiornato le tipologie di agevolazioni ed i requisiti per accedere alla riduzione del 10% calcolata sull'importo dovuto, per i pagamenti cumulativi effettuati per conto delle seguenti categorie di contribuenti: 

  • persone giuridiche ed Enti Locali con un parco veicolare superiore a 50 veicoli o che aderiscono al pagamento cumulativo in alternativa alla domiciliazione bancaria
  • società che svolgono attività di locazione finanziaria (la riduzione si applica ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati successivamente all'anno 2014) che provvedono al pagamento in alternativa ai locatari
  • società che svolgono attività di noleggio veicoli, limitatamente ai veicoli per i quali si sia provveduto alla relativa annotazione del contratto di noleggio a lungo termine nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.  Si precisa che nel registro delle imprese della Camera di Commercio, l'attività di noleggio di veicoli senza conducente deve risultare esclusiva o prevalente. Per "attività prevalente" si intende l'attività da cui deriva il più elevato volume d'affari per l'impresa, incluse eventuali sedi secondarie. 

Beneficiano inoltre indirettamente dell'agevolazione: 

  • coloro che acquistano veicoli nuovi di fabbrica attraverso un prestito finalizzato, il cui contratto preveda che il pagamento della tassa sia effettuato dal soggetto finanziatore, previa adesione al sistema di pagamento cumulativo, in nome e per conto dell'acquirente.

L’agevolazione è concessa esclusivamente ai soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia. 

Le riduzioni si applicano ai soli pagamenti ordinari, effettuati in modalità cumulativa entro la scadenza di legge ad eccezione di ritardi non imputabili all’inerzia del contribuente. Le medesime agevolazioni non sono cumulabili tra loro.

Il legale rappresentante della società o dell'Ente interessato all'agevolazione dovrà: 

  • dare mandato ad uno Studio di consulenza automobilistica che abbia aderito al sistema di pagamento della tassa auto in modalità cumulativa attraverso la stipula di un apposito contratto, per lo svolgimento delle attività connesse alla riscossione della tassa per i veicoli di proprietà della società con modalità cumulativa
  • compilare e trasmettere, esclusivamente via PEC, alla casella presidenza@pec.regione.lombardia.it, la domanda di adesione al pagamento in forma cumulativa utilizzando, a seconda del tipo di società rappresentata, l'apposito modulo  firmato digitalmente:

SOCIETÀ DI LEASING

PERSONE GIURIDICHE 

SOCIETA' DI NOLEGGIO VEICOLI

BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI 

inizio pagina


Nuove scadenze e termini di pagamento

Dal 1° gennaio 2004 per i residenti nella Regione Lombardia c'è un duplice regime di scadenze.

Il primo riguarda i veicoli immatricolati in data precedente al 1° gennaio 2004 e il secondo, invece, riguarda i veicoli che, a partire dal 1° gennaio 2004, sono interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione, rientro in possesso.

veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2004

veicoli interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione o rientro in possesso a partire dal 1° gennaio 2004 e veicoli provenienti da fuori Regione

pagamenti inferiori all'annualità

Legge Regionale n.10 del 14/07/2003

Circolare Regionale n.3 del 13/01/2004

inizio pagina


Ciclomotori e quadricicli leggeri

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi della L.R. 24/2014, da parte dei residenti in Lombardia non è più dovuta la tassa di circolazione annuale per ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. "Minicar").

Eventuali pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2014, sono rimborsabili.

 

inizio pagina


Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

ecoincentivi regionali 2020

ecoincentivi regionali 2021

ecoincentivi regionali 2022

ecoincentivi regionali 2023

veicoli storici

veicoli destinati ai disabili

veicoli ONLUS

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

ulteriori riduzioni

ulteriori esenzioni

inizio pagina


Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all'inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all'inizio del periodo tributario).

Regione Lombardia inoltre nei casi di furto, demolizione o esportazione definitiva all'estero di un veicolo riconosce il rimborso della frazione di tassa versata e non fruita. L'importo rimborsabile è calcolato in dodicesimi, corrispondenti ai mesi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento (l’annotazione al PRA per l’esportazione) fino a quello di scadenza del versamento in corso di validità. Non è possibile ottenere il rimborso se l’evento si è verificato nell’ultimo mese di validità del versamento. Per i casi di furto o esportazione all'estero è indispensabile ai fini del rimborso che siano già state presentate al Pubblico Registro Automobilistico le relative formalità.

Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:

Regione Lombardia
Presidenza
DC Programmazione, finanza e controllo di gestione
UO Tutela delle entrate tributarie regionali
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 Milano

e vanno presentate presso le Delegazioni ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione.

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 15,00.

inizio pagina


Cosa fare se...

a) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
b) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l'anno

  • una sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,67%, se il versamento avviene dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”

La L. n.157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta

  • una sanzione pari al 4,29%, se il versamento avviene oltre un anno ma entro due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento biennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 5%, se il versamento avviene oltre due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento ultrabiennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”.

Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso.

Periodo di vigenza sanzioni

Ravved. 
veloce
(entro 15 giorni)

Ravved.  breve
(entro 30 giorni)

Ravved.  medio
(entro 90 giorni)

Ravved. lungo
(entro un anno)

Ravved.
biennale

Ravved.
ultrabiennale

Fino al 28/11/2008

"

3,75%

"

6%

Dal 29/11/2008 al 31/01/2011

"

2,5%

"

3%

Dal 01/02/2011

"

3%

"

3,75%

Dal 06/07/2011

0,2% al giorno

3%

"

3,75%

Dal 01/01/2015

0,2% al giorno

3%

3,33%

3,75%

Dal 01/01/2016

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

Dal 25/12/2019

0,1% al giorno

1,5%

1,67%

3,75%

4,29%

5%

Periodo di vigenza interessi legali

Tasso annuo

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

0,5%

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

0,2%

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

0,1%

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

0,3%

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

0,8%

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

0,05%

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

0,01%

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

1,25%

Dal 01/01/2023

5%

Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso

Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%.

In fase di accertamento per la Lombardia, ai sensi della L.R. 14 luglio 2003 n.10, art.90, c.6, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura dell’interesse legale attualmente pari allo 0,3% in ragione d’anno, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere effettuato il pagamento e fino al giorno di emissione dell’atto di accertamento.

b) pagamento insufficiente

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli eventuali interessi (vedi punto precedente).

Inoltre: Regione Lombardia www.regione.lombardia.it

inizio pagina