Regione Lombardia

Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Lombardia è convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche. 

I contribuenti interessati a richiedere informazioni sulla propria posizione tributaria possono rivolgersi alle Unità Territoriali ACI, alle Delegazioni ACI  o agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio. 

L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal  Contact Center Regione Lombardia (telefonicamente al numero 02.83908383 - servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00; oppure tramite procedura web guidata richiedi assistenza)

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Domiciliazione bancaria – Riduzione tariffe

Gli importi complessivamente dovuti sono ridotti del 10% in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria.

A decorrere dall’anno di imposta 2020, la riduzione della tariffa è aumentata al 15%.

I contribuenti che hanno già una domiciliazione attiva potranno beneficiare automaticamente della riduzione del 15%, a partire dalla scadenza del 31 gennaio 2020.

La domiciliazione del pagamento del bollo prevede anche altri vantaggi: 

  • pagare una commissione di € 1,00 per l'addebito (le altre modalità di pagamento prevedono commissioni superiori)
  • pagare sempre entro la scadenza senza incorrere nelle sanzioni previste per il ritardato pagamento.

Possono aderire: 

  • le persone fisiche residenti in Lombardia o iscritte all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), proprietarie di uno o più veicoli o locatarie (solo se il contratto di locazione decorre dal 1° gennaio 2017)
  • dal 2021 i soggetti locatari con contratto a lungo termine di noleggio senza conducente
  • le persone fisiche che intendono pagare per conto del proprietario/locatario di un veicolo (per esempio: coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.)
  • le persone giuridiche pubbliche e private, proprietarie di un numero di veicoli non superiore a 50.

In caso di veicolo intestato a più persone, la richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata dal soggetto indicato per primo sulla carta di circolazione.

E' possibile domiciliare anche il pagamento del bollo per un veicolo di nuova immatricolazione (con scadenza alla fine del mese successivo a quello d'immatricolazione) solo se il mandato perviene a Regione Lombardia entro i termini di seguito indicati: entro il 15 del mese precedente alla scadenza del bollo, utilizzando la posta ordinaria, oppure entro la fine del mese precedente alla scadenza, effettuando la richiesta online.

La domiciliazione bancaria resta valida anche per gli anni successivi ma può essere revocata in qualsiasi momento.

La domiciliazione bancaria non è prevista per il pagamento della tassa di circolazione, dovuta per i veicoli ultratrentennali, e per i rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate.

Scopri le modalità per attivare la domiciliazione online dall’Area Personale dei Tributi di Regione Lombardia oppure tramite posta ordinaria. 

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Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2024 (file PDF, 612 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

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Pagamenti cumulativi – Riduzione Tariffe

 

Per pagamento cumulativo si intende un pagamento effettuato da un soggetto titolare di uno o più veicoli per il tramite di uno Studio di consulenza autorizzato da Regione Lombardia. Con DGR n. 4559 del 19 aprile 2021 Regione Lombardia ha aggiornato le tipologie di agevolazioni ed i requisiti per accedere alla riduzione del 10% calcolata sull'importo dovuto, per i pagamenti cumulativi effettuati per conto delle seguenti categorie di contribuenti: 

  • persone giuridiche ed Enti Locali con un parco veicolare superiore a 50 veicoli o che aderiscono al pagamento cumulativo in alternativa alla domiciliazione bancaria
  • società che svolgono attività di locazione finanziaria (la riduzione si applica ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati successivamente all'anno 2014) che provvedono al pagamento in alternativa ai locatari
  • società che svolgono attività di noleggio veicoli, limitatamente ai veicoli per i quali si sia provveduto alla relativa annotazione del contratto di noleggio a lungo termine nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.  Si precisa che nel registro delle imprese della Camera di Commercio, l'attività di noleggio di veicoli senza conducente deve risultare esclusiva o prevalente. Per "attività prevalente" si intende l'attività da cui deriva il più elevato volume d'affari per l'impresa, incluse eventuali sedi secondarie. 

Beneficiano inoltre indirettamente dell'agevolazione: 

  • coloro che acquistano veicoli nuovi di fabbrica attraverso un prestito finalizzato, il cui contratto preveda che il pagamento della tassa sia effettuato dal soggetto finanziatore, previa adesione al sistema di pagamento cumulativo, in nome e per conto dell'acquirente.

L’agevolazione è concessa esclusivamente ai soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia. 

Le riduzioni si applicano ai soli pagamenti ordinari, effettuati in modalità cumulativa entro la scadenza di legge ad eccezione di ritardi non imputabili all’inerzia del contribuente. Le medesime agevolazioni non sono cumulabili tra loro.

Il legale rappresentante della società o dell'Ente interessato all'agevolazione dovrà: 

  • dare mandato ad uno Studio di consulenza automobilistica che abbia aderito al sistema di pagamento della tassa auto in modalità cumulativa attraverso la stipula di un apposito contratto, per lo svolgimento delle attività connesse alla riscossione della tassa per i veicoli di proprietà della società con modalità cumulativa
  • compilare e trasmettere, esclusivamente via PEC, alla casella presidenza@pec.regione.lombardia.it, la domanda di adesione al pagamento in forma cumulativa utilizzando, a seconda del tipo di società rappresentata, l'apposito modulo  firmato digitalmente:

SOCIETÀ DI LEASING

PERSONE GIURIDICHE 

SOCIETA' DI NOLEGGIO VEICOLI

BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI 

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Nuove scadenze e termini di pagamento

Dal 1° gennaio 2004 per i residenti nella Regione Lombardia c'è un duplice regime di scadenze.

Il primo riguarda i veicoli immatricolati in data precedente al 1° gennaio 2004 e il secondo, invece, riguarda i veicoli che, a partire dal 1° gennaio 2004, sono interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione, rientro in possesso.

veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2004

veicoli interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione o rientro in possesso a partire dal 1° gennaio 2004 e veicoli provenienti da fuori Regione

pagamenti inferiori all'annualità

Legge Regionale n.10 del 14/07/2003

Circolare Regionale n.3 del 13/01/2004

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Ciclomotori e quadricicli leggeri

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi della L.R. 24/2014, da parte dei residenti in Lombardia non è più dovuta la tassa di circolazione annuale per ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. "Minicar").

Eventuali pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2014, sono rimborsabili.

 

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Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

ecoincentivi regionali 2022

ecoincentivi regionali 2023

ecoincentivi regionali 2024

veicoli storici

veicoli destinati ai disabili

veicoli ONLUS

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

ulteriori riduzioni

ulteriori esenzioni

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Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all'inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all'inizio del periodo tributario).

Regione Lombardia inoltre nei casi di furto, demolizione o esportazione definitiva all'estero di un veicolo riconosce il rimborso della frazione di tassa versata e non fruita. L'importo rimborsabile è calcolato in dodicesimi, corrispondenti ai mesi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento (l’annotazione al PRA per l’esportazione) fino a quello di scadenza del versamento in corso di validità. Non è possibile ottenere il rimborso se l’evento si è verificato nell’ultimo mese di validità del versamento. Per i casi di furto o esportazione all'estero è indispensabile ai fini del rimborso che siano già state presentate al Pubblico Registro Automobilistico le relative formalità.

Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:

Regione Lombardia
Presidenza
DC Programmazione, finanza e controllo di gestione
UO Tutela delle entrate tributarie regionali
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 Milano

e vanno presentate presso le Delegazioni ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione.

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 15,00.

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Cosa fare se...

a) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
b) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunte le sanzioni, oltre agli interessi fissati dalla legge.

A seguito del D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 che ha revisionato il sistema sanzionatorio, vige un duplice regime di sanzioni a seconda se la violazione è stata commessa fino al 31 agosto 2024 oppure successivamente. 

b) pagamento insufficiente

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli eventuali interessi (vedi punto precedente).

Inoltre: Regione Lombardia www.regione.lombardia.it

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