Ecoincentivi regionali 2020

Ecoincentivi regionali 2020

Regione Lombardia anche per l’anno 2020 ha adottato disposizioni tese ad incentivare il rinnovo del parco veicolare a vantaggio delle autovetture a basso impatto inquinante.

In particolare sono previste le seguenti agevolazioni: 

1) L’esenzione dal pagamento della tassa auto per il triennio 2020-2022 per chi, nel corso del 2020, acquista (o acquisisce in regime di locazione finanziaria) un’autovettura ad uso privato nuova o usata e, contestualmente, demolisce un veicolo inquinante. Per le auto nuove occorre fare riferimento alla data di immatricolazione, mentre per le usate la data di riferimento è quella dell’atto di acquisto trascritto al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

Il veicolo rottamato deve avere le seguenti caratteristiche:

Euro 0,  Euro 1, con alimentazione benzina, qualsiasi cilindrata

Euro 0,  Euro 1, Euro 2,  Euro 3, con alimentazione diesel, qualsiasi cilindrata

autoveicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0 oppure EURO 1 a benzina, qualsiasi cilindrata. 

L’autovettura acquistata o acquisita in leasing, nuova di fabbrica o usata, deve appartenere alla categoria M1, di cilindrata non superiore a 2.000 cc, e appartenere alla classe emissiva Euro 5 o Euro 6 con alimentazione bifuel (benzina GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.

Non sono ammesse al beneficio le autovetture alimentate a gasolio.

Il veicolo oggetto di demolizione deve essere intestato al proprietario/locatario dell’auto nuova o a persona appartenente al suo stesso nucleo familiare. A ciascun veicolo demolito può essere associato l’acquisto di una sola autovettura.

L'immatricolazione, o la trascrizione dell’acquisto in caso di usato, deve avvenire fra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2020 Per le auto nuove di fabbrica l’immatricolazione può essere successiva al 31 dicembre 2020, purché il contratto di acquisto con il concessionario risulti perfezionato entro tale data.

Per i veicoli di nuova immatricolazione, l'esenzione decorre dal mese di immatricolazione ed ha validità triennale (36 mesi). Per i veicoli acquistati usati, l’esenzione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’atto di acquisto trascritto al P.R.A. o, nel caso di acquisto da un concessionario, dal periodo tributario successivo all’uscita dal regime di sospensione d’imposta.

In caso di vendita dell’autoveicolo, entro il periodo di validità dell'agevolazione, ad un soggetto residente in Lombardia, questi continuerà a beneficiare dell’esenzione.

In caso di vendita a soggetto residente in altra Regione o in caso di trasferimento della residenza dell’intestatario al di fuori della Lombardia, l'esenzione cesserà, a decorrere dal periodo d’imposta successivo, salvo che la Regione di ingresso del veicolo non preveda analoga esenzione.

2) Il contributo di € 90 per la demolizione di veicoli inquinanti con le caratteristiche tecniche riportate al punto 1), effettuata nel periodo 2 gennaio-31 dicembre 2020. Il veicolo da demolire può appartenere a qualsiasi categoria (autoveicolo, motocarro, autocarro, ecc.) e la data a cui fare riferimento è quella del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione. Sono escluse dal beneficio le radiazioni effettuate da soggetti aventi titolo che non abbiano provveduto alla trascrizione della proprietà.

Cumulabilità dei benefici

L’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrici. Al termine del triennio di esenzione, è applicata la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i residui due anni d’imposta.