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Ecoincentivi regionali 2022

Ecoincentivi regionali 2022

Anche per il 2022 la Regione Lombardia con l’art. 5 della l.r. 27 dicembre 2021, n. 25 di modifica all’art.44 della l.r. n.10/2003 ha confermato gli eco-incentivi già previsti nei precedenti anni, con le seguenti modalità disciplinate nell'Allegato A del decreto dirigenziale n.18981 del 29 dicembre 2021:

1) Esenzione dal pagamento della tassa auto per il triennio 2022-2024 per chi, nel corso del 2022, acquista (o acquisisce in regime di locazione finanziaria, o in regime di  noleggio a lungo termine senza conducente) un’autovettura ad uso privato nuova o usata e, contestualmente, demolisce un veicolo inquinante

Il veicolo rottamato deve avere le seguenti caratteristiche: 

  • Euro 0,  Euro 1, con alimentazione benzina, qualsiasi cilindrata
  • Euro 0,  Euro 1, Euro 2,  Euro 3, Euro 4, con alimentazione diesel, qualsiasi cilindrata
  • con alimentazione ibrida o doppia a benzina/metano o benzina/GPL, omologati all'origine nella classe emissiva Euro 0 oppure Euro 1 a benzina, oppure gasolio/GPL, gasolio/metano purché omologati all'origine nella classe emissiva Euro 0, 1, 2, 3 o 4, qualsiasi cilindrata

L’autovettura acquistata (anche in regime di locazione finanziaria, o in regime di  noleggio a lungo termine senza conducente), nuova di fabbrica o usata, deve appartenere alla categoria M1, di cilindrata non superiore a 2.000 cc, e appartenere alla classe emissiva Euro 5 o Euro 6 con alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina. 

  • Non sono ammesse al beneficio le autovetture alimentate a gasolio o con doppia alimentazione a gasolio o ibrida
  • L’agevolazione è riconosciuta nel caso in cui il veicolo demolito e l’autovettura acquistata risultino di proprietà (o, per quella acquistata, in regime di locazione finanziaria, o in regime di  noleggio a lungo termine senza conducente) di componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico come risultante dallo stato di famiglia.
  • Non possono essere agevolati i soggetti, che hanno proceduto alla demolizione in qualità di aventi titolo, senza risultare proprietari al PRA. 
  • A ciascun veicolo demolito può essere associato l'acquisto di una sola autovettura.
  • L'immatricolazione, o la trascrizione dell'acquisto in caso di usato, deve avvenire fra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2022. Per le auto nuove di fabbrica l’immatricolazione può essere successiva al 31 dicembre 2022, purché il contratto di acquisto con il concessionario risulti perfezionato entro tale data.
  • La demolizione deve essere effettuata nell'anno 2022.
  • Per i veicoli di nuova immatricolazione, l'esenzione decorre dal mese di immatricolazione ed ha validità triennale (36 mesi). 
  • Per i veicoli acquistati usati, l'esenzione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'atto di acquisto trascritto al P.R.A. o, nel caso di acquisto da un concessionario, dal periodo tributario successivo all'uscita dal regime di sospensione d’imposta.
  • Nel caso di acquisto nel 2022 di autovettura usata (euro 5 o 6) già riconosciuta esente per tre anni nel 2019 o nel 2020 o nel corso del 2021, il nuovo proprietario, che abbia rottamato sempre nel 2022 un veicolo inquinante, beneficerà dell'esenzione per un nuovo triennio con la decorrenza indicata al precedente punto.
  • Anche in assenza della contestuale rottamazione di veicolo inquinante, nel caso di acquisto dell'autovettura beneficiaria dell'agevolazione da parte di soggetto residente in Lombardia entro il periodo di validità dell'agevolazione, questa continuerà ad esercitare i propri effetti fino alla prevista scadenza.
  • In caso di vendita dell’autovettura beneficiaria dell'agevolazione a soggetto residente in altra Regione o di trasferimento della residenza del proprietario/locatario al di fuori della Lombardia, l'esenzione cesserà i propri effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'evento (anche se anticipato rispetto al periodo di validità dell'agevolazione), salvo che la Regione di ingresso del veicolo non preveda analoga esenzione.

 

2) Contributo di rottamazione

Possono usufruire del contributo di € 90,00 per la demolizione, i proprietari (persone fisiche e giuridiche) di veicoli con le caratteristiche tecniche indicate al punto 1 (veicoli di classe EURO 0 e 1 e di classe EURO 2, 3 e 4 se alimentati a gasolio). La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2022, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (in tal caso, la consegna deve essere finalizzata alla demolizione). Sono escluse dal beneficio le radiazioni effettuate da soggetti aventi titolo che non abbiano provveduto alla trascrizione della proprietà presso il PRA. 

 

3) Cumulabilità dei benefici

L'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna acquistati nel 2022, oppure GPL/elettrici.
Al termine del triennio si beneficerà della riduzione del 50% della tassa automobilistica per i residui due anni d’imposta. 
Laddove sussistano i presupposti, l’agevolazione è cumulabile con analoghe misure stabilite dalla legislazione statale