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Anche per il 2023 la Regione Lombardia con l’art. 14 della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 di modifica all’art.44 della l.r. n.10/2003 ha confermato gli eco-incentivi già previsti nei precedenti anni, con le seguenti modalità disciplinate nell'Allegato A del decreto dirigenziale n. 50 del 9 gennaio 2023.:
1) Esenzione dal pagamento della tassa auto per il triennio 2023-2025 per chi, nel corso del 2023, acquista (o acquisisce in regime di locazione finanziaria, o in regime di noleggio a lungo termine senza conducente) un’autovettura ad uso privato di potenza non superiore a 100 Kw, nuova o usata, appartenente alla classe emissiva EURO 6 purché immatricolata a partire dal 1° gennaio 2021 e, contestualmente, demolisce un veicolo inquinante.
Nel caso in cui il primo periodo tributario risulti inferiore all’anno, l’agevolazione è riconosciuta per i mesi di effettiva durata dello stesso.
La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2023, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (in tal caso, la consegna deve essere finalizzata alla demolizione), e comunque entro 15 giorni dall’immatricolazione o dalla trascrizione al PRA dell’atto di vendita tra privati.
Sono escluse dal beneficio le radiazioni effettuate da soggetti aventi titolo che non abbiano provveduto alla trascrizione della proprietà presso il PRA.
2) Contributo di rottamazione
Oltre alla suddetta esenzione della tassa automobilistica, è possibile usufruire del contributo di € 90,00 a titolo di rimborso degli oneri di demolizione anche in caso di sola demolizione di veicoli immatricolati come EURO 0, 1, se alimentati a benzina, oppure di veicoli immatricolati come EURO 0, 1, 2, 3 e 4, se alimentati a gasolio, a condizione che la demolizione sia effettuata nell’anno 2023.
3) Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2023
I veicoli immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023, appartenenti alla classe EURO 6 o superiore, di potenza termica fino a 100 Kw e appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, godono della riduzione del 50 per cento per cinque anni d’imposta (60 mesi) decorrenti dal mese di immatricolazione.
4) Cumulabilità dei benefici
Sempre per l’anno 2023, l’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli, di potenza termica fino a 100 Kw, appartenenti alla classe EURO 6 immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1 gennaio 2021 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli, a ricarica esterna acquistati nel 2023.
Al termine del triennio si beneficerà della riduzione del 50% della tassa automobilistica per i residui due anni d’imposta.
Laddove sussistano i presupposti, l’agevolazione è cumulabile con analoghe misure stabilite dalla legislazione statale.