Ecoincentivi regionali 2023

Ecoincentivi regionali 2023

Anche per il 2023 la Regione Lombardia con l’art. 14 della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 di modifica all’art.44 della l.r. n.10/2003 ha confermato gli eco-incentivi già previsti nei precedenti anni, con le seguenti modalità disciplinate nell'Allegato A del decreto dirigenziale n. 50 del 9 gennaio 2023.:

1) Esenzione dal pagamento della tassa auto per il triennio 2023-2025 per chi, nel corso del 2023, acquista (o acquisisce in regime di locazione finanziaria, o in regime di  noleggio a lungo termine senza conducente) un’autovettura ad uso privato di potenza non superiore a 100 Kw, nuova o usata, appartenente alla classe emissiva EURO 6 purché immatricolata a partire dal 1° gennaio 2021 e, contestualmente, demolisce un veicolo inquinante. 

  • L’autovettura acquistata (anche in regime di locazione finanziaria, o in regime di  noleggio a lungo termine senza conducente), nuova di fabbrica o usata, purché immatricolata dal 1° gennaio 2021, deve appartenere alla categoria M1, avere una potenza non superiore  a 100 KW, appartenere alla classe emissiva Euro 6, con alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.
  • È escluso dal beneficio dell’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l’acquisto di autovetture alimentate a gasolio (diesel) o con doppia alimentazione a gasolio o ibrida.
  • L’agevolazione è riconosciuta nel caso in cui il veicolo demolito e l’autovettura acquistata risultino di proprietà (o, per quella acquistata, in regime di locazione finanziaria, o in regime di  noleggio a lungo termine senza conducente) di componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico come risultante dallo stato di famiglia.
  • L'immatricolazione, o la trascrizione dell’acquisto in caso di usato, deve avvenire fra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2023. Per le auto nuove di fabbrica l’immatricolazione può essere successiva al 31 dicembre 2023, purché il contratto di acquisto con il concessionario risulti perfezionato entro tale data.
  • L’agevolazione è riconosciuta per tre periodi d’imposta annuali:
    • per i veicoli di nuova immatricolazione, l'esenzione triennale (36 mesi) decorre dal mese di immatricolazione
    • per i veicoli acquistati usati, l’esenzione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’atto di acquisto trascritto al P.R.A. o, nel caso di acquisto da un concessionario, dal periodo tributario successivo all’uscita dal regime di sospensione d’imposta.

Nel caso in cui il primo periodo tributario risulti inferiore all’anno, l’agevolazione è riconosciuta per i mesi di effettiva durata dello stesso.

  • Nel caso di acquisto nel 2023 di autovettura usata (EURO 6d) già riconosciuta esente per tre anni nel 2021 o nel 2022, il nuovo proprietario, che abbia rottamato sempre nel 2023 un veicolo inquinante, beneficia dell’esenzione per un nuovo triennio con la decorrenza  indicata nel precedente punto.
  • In assenza della contestuale rottamazione di veicolo inquinante, nel caso di acquisto dell’autovettura beneficiaria dell’agevolazione da parte di soggetto residente in Lombardia entro il periodo di validità dell’agevolazione, questa continuerà ad esercitare i propri effetti fino alla prevista scadenza.
  • In caso di vendita dell’autovettura beneficiaria dell’agevolazione a soggetto residente in altra Regione o di trasferimento della residenza del proprietario/locatario al di fuori della Lombardia, l'esenzione cesserà i propri effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'evento (anche se anticipato rispetto al periodo di validità dell’agevolazione), salvo che la Regione di ingresso del veicolo non preveda analoga esenzione.
  • Il veicolo rottamato deve avere le seguenti caratteristiche:
    • Euro 0,  Euro 1, con alimentazione benzina, qualsiasi cilindrata
    • Euro 0,  Euro 1, Euro 2,  Euro 3, Euro 4, con alimentazione a gasolio, qualsiasi cilindrata
    • avente alimentazione ibrida o doppia a benzina/metano o benzina/GPL, purché omologato all’origine nella classe emissiva Euro 0 oppure Euro 1 a benzina oppure a gasolio/GPL, gasolio/metano purché omologato all’origine nella classe emissiva Euro  0, 1, 2, 3 o 4.
  • La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2023, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (in tal caso, la consegna deve essere finalizzata alla demolizione), e comunque entro 15 giorni dall’immatricolazione o dalla trascrizione al PRA dell’atto di vendita tra privati.

  • Sono escluse dal beneficio le radiazioni effettuate da soggetti aventi titolo che non abbiano provveduto alla trascrizione della proprietà presso il PRA. 

  • Ai fini dell’agevolazione, per ciascun veicolo demolito può essere associato l’acquisto di una sola autovettura nuova od usata.

 

2) Contributo di rottamazione

Oltre alla suddetta esenzione della tassa automobilistica, è possibile usufruire del contributo di € 90,00 a titolo di rimborso degli oneri di demolizione anche in caso di sola demolizione di veicoli immatricolati come EURO 0, 1, se alimentati a benzina, oppure di veicoli immatricolati come EURO 0, 1, 2, 3 e 4, se alimentati a gasolio, a condizione che la demolizione sia effettuata nell’anno 2023.

 

3) Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2023

I veicoli immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023, appartenenti alla classe EURO 6 o superiore, di potenza termica fino a 100 Kw e appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, godono della riduzione del 50 per cento per cinque anni d’imposta (60 mesi) decorrenti dal mese di immatricolazione. 

 

4) Cumulabilità dei benefici 

Sempre per l’anno 2023, l’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli, di potenza termica fino a 100 Kw, appartenenti alla classe EURO 6 immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1 gennaio 2021 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli, a ricarica esterna acquistati nel 2023. 

Al termine del triennio si beneficerà della riduzione del 50% della tassa automobilistica per i residui due anni d’imposta. 

Laddove sussistano i presupposti, l’agevolazione è cumulabile con analoghe misure stabilite dalla legislazione statale.