VEICOLI RADIANDI EX ART.96 CODICE DELLA STRADA
VERIFICA SE IL TUO VEICOLO RIENTRA TRA I RADIANDI D'UFFICIO EX ART.96 CODICE DELLA STRADA
La Regione Puglia, al fine di migliorare la qualità del proprio archivio tributario, in ottemperanza ai principi di equità fiscale e lotta all'evasione, ha deciso di avviare, in cooperazione con l'Automobile Club d'Italia, le procedure di radiazione d'ufficio previste dall’articolo 96 del Codice della Strada, a seguito dell’omesso pagamento della tassa auto per il triennio 2012 2013 2014.
Pertanto, a seguito dei controlli effettuati presso gli archivi tributari e presso gli archivi del PRA, in assenza di movimentazioni di archivio (trasferimenti di proprietà, perdite di possesso, provvedimenti giudiziari, esenzioni, ecc) o di pagamenti della tassa auto per il triennio dal 2012 al 2014, per le posizioni irregolari è stata inviata una comunicazione ai contribuenti interessati denominata "Avviso di Radiazione".
Se ha ricevuto la comunicazione denominata “Avviso di radiazione” ed ha interesse a far permanere giuridicamente attivo ed in circolazione il veicolo, entro il 31 ottobre 2017* potrà effettuare i pagamenti dovuti e presentare documentazione idonea corredata del modulo allegato alla comunicazione di Avviso di Radiazione ricevuto:
a. mediante e-mail: radiazione2016@puglia.aci.it ovvero e-mailpec radiazione2016@pec.puglia.aci.it
b. rivolgendosi agli Uffici Periferici dell’ACI
c. avvalendosi, a titolo oneroso nella misura massima di euro 6,50 oltre Iva, dell’attività di assistenza ed intermediazione amministrativa automobilistica e di acquisizione e trasmissione ottica della documentazione offerta dai Punti di Servizio abilitati (Automobile Club provinciali, Delegazioni ACI ed Agenzie/Studi di consulenza convenzionati per i servizi di assistenza)
comprovando il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
I. Pagamento, perlomeno, di una annualità della tassa automobilistica relativa agli anni 2012 e/o 2013 e/o 2014 e/o a periodi tributari successivi a questi, effettuato, tassativamente, in data anteriore alla notifica della comunicazione di radiazione;
II. Diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per una o più annualità riferite al 2012 e/o 2013 e/o 2014 e/o a periodi tributari successivi a queste;
III. Vendita del veicolo, perdita di possesso dello stesso, provvedimento della P.A. o altri eventi idonei che abbiano interessato il veicolo previa idonea trascrizione ed annotazione al PRA ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.
Qualora non fosse in grado di dimostrare il possesso di uno dei requisiti richiesti e non desiderasse radiare d'ufficio il veicolo oggetto della comunicazione, avrà comunque la possibilità di interrompere la procedura di radiazione regolarizzando la propria posizione tributaria, versando integralmente le somme ancora dovute, per le annualità 2012, 2013 e 2014 e presentando comunque apposita istanza di opposizione debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla relativa documentazione, mediante i canali sopra indicati alle lettere a. b. e c.
In assenza di contestazione ed in tutti i casi in cui la documentazione prodotta risulterà insufficiente, il provvedimento di radiazione diventerà esecutivo e sarà formalizzato con l'annotazione negli archivi del PRA con decorrenza dal 01.01.2015.
Le tasse dovute dal contribuente e richieste dall'Amministrazione Regionale fino al 31.12.2014 sono comunque dovute pur in presenza di annotazione della radiazione d'ufficio negli archivi del PRA, che decorre dal 01.01.2015.
L’invio delle memorie difensive, in ogni caso, non interrompe, né sospende il termine per la proposizione del ricorso.
Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di notifica, intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e da inviare a mezzo di raccomandata A/R alla Regione Puglia, Sezione Finanze – Servizio Tributi Propri, via Gentile, 52 – 70126 BARI.
In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93 del medesimo D.Lgs 285/1992 (“Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”).
*N.B. La regione Puglia con la recente “Legge di approvazione del bilancio di previsione 2017” ha stabilito che "è differito al 31 ottobre 2017 il termine per il versamento richiesto con gli avvisi notificati ai sensi dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dovuto per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014"; pertanto, il termine per il pagamento delle annualità dovute, già previsto in 60 giorni dal ricevimento della comunicazione denominata "Avviso di Radiazione", è prorogato al 31 ottobre 2017.