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La tassa automobilistica per la Regione Sardegna è gestita dall’Agenzia delle Entrate.
Per assistenza in merito alla gestione delle autotutele, atti di accertamento, iscrizioni a ruolo e relativi sgravi, rimborsi, contenzioso, esenzioni e sospensioni per rivendita dal pagamento del bollo auto, occorre rivolgersi agli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio.
Regione |
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Sardegna |
Inoltre, è possibile verificare lo stato dei pagamenti degli ultimi 4 anni pregressi, accedendo al servizio online di ACI denominato Bollonet.
Il pagamento della tassa automobilistica, è assicurato dai seguenti intermediari alla riscossione:
Il costo dell'operazione è determinato dalla modalità di pagamento e dal Punto di servizio prescelti. Si invita a verificare presso i singoli intermediari, prima di procedere al pagamento.
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il Tariffario 2023 (file PDF, 458 Kb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:
veicoli in uscita dall'esenzione
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione/sospensione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza, può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o un’esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
Le istanze di rimborso, redatte in carta libera oppure utilizzando l’apposito Modulo, possono essere presentate o spedite a mezzo posta al competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente.
Il rimborso potrà essere erogato con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale. Pertanto, il richiedente, in sede di istanza di rimborso, dovrà comunicare la presenza delle coordinate Iban nell’Area riservata “Cassetto Fiscale” dei servizi telematici “Fisconline e Entratel”, ovvero inserendo le stesse seguendo le istruzioni rinvenibili nel sito internet dell’Agenzia, alla pagina dedicata.
In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche è effettuato tramite assegno vidimato emesso da Poste Italiane S.p.A., che, entro il termine di validità impresso sul titolo, potrà essere versato sul proprio conto corrente postale o bancario oppure presentato per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.
N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953).
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso
in caso di versamento non dovuto (vendita, demolizione, furto ecc):
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12.
La perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo (esempio furto) o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (esempio sequestro, confisca, pignoramento, ecc…), annotate nel Pubblico Registro Automobilistico, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) errore nel pagamento del bollo
L'errore può consistere in:
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore al competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
b) richiesta attestazione di versamento (anche a seguito di smarrimento o furto della ricevuta del pagamento eseguito).
Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso il competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
c) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.
Regolarizzazione entro l'anno
La Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta:
Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso
|
Ravved. |
Ravved. breve |
Ravved. medio |
Ravved. lungo |
Ravved. |
Ravved. |
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Fino al 28/11/2008 |
" |
3,75% |
" |
6% |
||
Dal 29/11/2008 al 31/01/2011 |
" |
2,5% |
" |
3% |
||
Dal 01/02/2011 |
" |
3% |
" |
3,75% |
||
Dal 06/07/2011 |
0,2% al giorno |
3% |
" |
3,75% |
||
Dal 01/01/2015 |
0,2% al giorno |
3% |
3,33% |
3,75% |
||
Dal 01/01/2016 |
0,1% al giorno |
1,5% |
1,67% |
3,75% |
||
Dal 25/12/2019 |
0,1% al giorno |
1,5% |
1,67% |
3,75% |
4,29% |
5% |
Periodo di vigenza interessi legali |
Tasso annuo |
---|---|
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 |
0,5% |
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 |
0,2% |
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |
0,1% |
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
0,3% |
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 |
0,8% |
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
0,05% |
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |
0,01% |
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
1,25% |
Dal 01/01/2023 |
5% |
Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso
Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori al tasso del 3,5% annuo (art. 6 decreto 21 maggio 2009).
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).