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Per autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi è possibile richiedere un'esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica in caso di esportazione temporanea di tali mezzi al di fuori del territorio dell'Unione Europea: tale esenzione è riconosciuta per un periodo di permanenza all'estero non inferiore a dodici mesi, documentato dalla relativa certificazione doganale (art. 5 decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953).
Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati è concesso l'esonero dal pagamento della tassa per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. L'esportazione e la reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi al competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, a cura dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio.
Non è invece più possibile richiedere l'esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica per autocarri, trattori stradali e relativ orchi e semirimorchi, in caso di esportazione temporanea all'interno del territorio dell'Unione Europea. Tali veicoli, sino alla definitiva cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, sono perciò sottoposti al regolare pagamento della tassa automobilistica in caso di trasferimento temporaneo all'interno dello spazio comunitario, in cui vige un regime di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.