Veicoli storici

Regione Sardegna - Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali (articolo 63 Legge 21 novembre 2000 n. 342).

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali 

  • costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di: 

  • Euro 25,82 per gli autoveicoli
  • Euro 10,33 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.

Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato senza mai circolare su aree pubbliche; se invece circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

In materia invece di veicoli ultraventennali, gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992  n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.  Il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il termine di pagamento del bollo, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione.

 

Reiscrizione al PRA di un veicolo storico radiato 

Per i veicoli storici radiati è consentita la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), previo pagamento delle tasse automobilistiche relative al triennio precedente, maggiorate del 50 per cento (articolo 18 comma 1 Legge 27 dicembre 2002 n. 289).

Per poter effettuare il pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per centro, occorre rivolgersi agli uffici territoriali del PRA della Sardegna che renderanno disponibile il codice IUV per effettuare il versamento tramite la piattaforma PagoPA. 

Gli importi sono determinati in base alla vetustà del veicolo posseduta in ciascun anno arretrato, secondo quanto previsto dall’articolo 63 Legge 21 novembre 2000 n. 342 (per i veicoli ultratrentennali si considera la tassa di circolazione forfettaria di euro 25,82 per gli autoveicoli e euro 10,33 per i motoveicoli). 

La reiscrizione, che consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo, determina il ripristino dell'obbligo di pagare la tassa automobilistica dal periodo in corso alla data della richiesta di reiscrizione.