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Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998)
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
Art. 17
Disposizioni tributarie in materia di veicoli
a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/Cee del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/Cee del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;
b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.