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Con l’art 2 comma 1 lettera l) il D.Lgs 87/2024 ha modificato l’art 13 comma 1 del D.Lgs 471/97 per quanto riguarda la misura della sanzione prevista in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, che viene ridotta dal 30% al 25%.
Con l’art 3 comma 1 lettera g) il Decreto ha modificato l’art 13 comma 1 lettere b-bis, b-ter, b-quater e ha introdotto la lettera b-quinquies del D.lgs. 472/97, rimodulando la riduzione della sanzione prevista nel caso che il contribuente si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso.
Le nuove disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs 87/2024 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e quindi a tutti i versamenti della tassa automobilistica il cui termine utile per il pagamento è fissato al 31 agosto 2024 che, cadendo di sabato, slitta al 2 settembre 2024, e a tutte le successive periodicità.
Regolarizzazione entro l'anno
Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso per violazioni dal 1° settembre 2024 (per la tassa automobilistica dal 3 settembre 2024)
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Ravved. |
Ravved. breve |
Ravved. medio |
Ravved. lungo |
Ravved. |
---|---|---|---|---|---|
Dal 03/09/2024 |
0,08% al giorno |
1,25% |
1,39% |
3,13% |
3,57% |
Oltre alle sanzioni indicate in tabella, sono dovuti gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
Periodo di vigenza interessi legali |
Tasso annuo |
---|---|
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
0,05% |
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |
0,01% |
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
1,25% |
Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 |
5% |
Dal 01/01/2024 |
2,5% |
Ulteriori modifiche apportate dal D. Lgs. 87/2024 incidono sulla misura della sanzione ridotta a seconda che la regolarizzazione avvenga prima o dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’art 6-bis dello Statuto del Contribuente in base al quale tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di nullità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati emessi dagli enti impositori. Tra questi ultimi rientrano, salvo diversa disposizione degli enti competenti, gli atti inerenti all’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica.
Si segnala in ogni caso quanto previsto dalla norma:
Nota: analogamente a quanto sopra illustrato, il contraddittorio preventivo è stato escluso dal MEF per gli atti di accertamento dell'addizionale erariale (superbollo) e per le tasse automobilistiche erariali come da articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto 24/4/2024.
Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso
Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 25% della tassa dovuta.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione ridotta è pari allo 0,83% per ciascun giorno di ritardo.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione ridotta è pari al 12,50%.
Oltre alle sanzioni indicate, per la regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso sono dovuti gli interessi moratori da calcolare a semestre maturato nella seguente misura:
Periodo di vigenza interessi moratori |
Tasso fisso semestrale |
---|---|
Dal 01/01/2010 |
1% |