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Sanzioni relative a violazioni dal 1° settembre 2024

Con l’art 2 comma 1 lettera l) il D.Lgs 87/2024 ha modificato l’art 13 comma 1 del D.Lgs 471/97 per  quanto riguarda la misura della sanzione prevista in ogni ipotesi di mancato pagamento  di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, che viene ridotta dal 30% al 25%.  

Con l’art 3 comma 1 lettera g) il Decreto ha modificato l’art 13 comma 1 lettere b-bis, b-ter,  b-quater e ha introdotto la lettera b-quinquies del D.lgs. 472/97, rimodulando la riduzione  della sanzione prevista nel caso che il contribuente si avvalga dell’istituto del  ravvedimento operoso.

Le nuove disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del  D.Lgs 87/2024  si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e quindi a tutti i versamenti della tassa automobilistica il cui termine utile per il pagamento è fissato al 31 agosto 2024 che, cadendo di sabato, slitta al 2 settembre 2024,  e a tutte le successive periodicità.   

Regolarizzazione entro l'anno 

  • una sanzione, pari allo 0,08% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento
  • una sanzione pari all'1,25% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento
  • una sanzione pari all'1,39%, se il versamento avviene dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio)
  • una sanzione pari al 3,13%, se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo)
  • una sanzione pari al 3,57%, se il versamento avviene oltre un anno dalla scadenza del termine.

Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso per violazioni dal 1° settembre 2024 (per la tassa automobilistica dal 3 settembre 2024)

Periodo di vigenza sanzioni

Ravved. 
veloce
(entro 15 giorni)

Ravved.  breve
(entro 30 giorni)

Ravved.  medio
(entro 90 giorni)

Ravved. lungo
(entro un anno)

Ravved.
oltre un anno

Dal 03/09/2024

0,08% al giorno

1,25%

1,39%

3,13%

3,57%

Oltre alle sanzioni indicate in tabella, sono dovuti gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali” 

Periodo di vigenza interessi legali

Tasso annuo

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

0,05%

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

0,01%

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

1,25%

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

5%

Dal 01/01/2024

2,5%

Ulteriori  modifiche apportate dal D. Lgs. 87/2024  incidono sulla misura della sanzione ridotta a seconda che la regolarizzazione avvenga prima o dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’art 6-bis dello Statuto del Contribuente in base al quale tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di nullità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati emessi dagli enti impositori. Tra questi ultimi rientrano, salvo diversa disposizione degli enti competenti, gli atti inerenti all’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica.

Si segnala in ogni caso quanto previsto dalla norma:

  • Dopo la comunicazione dello schema d'atto non preceduto da verbale di contestazione: riduzione della sanzione ordinaria  ad 1/6 (4,17%)
  • Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7/01/1929, n.4) e prima della comunicazione dello schema d'atto: riduzione della sanzione ordinaria  ad 1/5 (5%)
  • Dopo la comunicazione dello schema d'atto preceduto da verbale di constatazione: riduzione della sanzione ordinaria  ad 1/4 (6,25%)

Nota: analogamente a quanto sopra illustrato, il contraddittorio preventivo è stato escluso dal MEF per gli atti di accertamento dell'addizionale erariale (superbollo) e per le tasse automobilistiche erariali come da articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto 24/4/2024.  

Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso

Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 25% della tassa dovuta. 
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione ridotta è pari allo 0,83% per ciascun giorno di ritardo.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione ridotta è pari al 12,50%.

Oltre alle sanzioni indicate, per la regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso  sono dovuti gli interessi moratori da calcolare a  semestre maturato nella seguente misura:

Periodo di vigenza interessi moratori

Tasso fisso semestrale

Dal 01/01/2010

1%