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Regolarizzazione entro l'anno, è dovuta:
La L. n.157 del 19 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta:
Tabella riepilogativa di sanzioni ed interessi legali nell'ambito del ravvedimento operoso per violazioni entro il 31 agosto 2024
|
Ravved. |
Ravved. breve |
Ravved. medio |
Ravved. lungo |
Ravved. |
Ravved. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fino al 28/11/2008 |
" |
3,75% |
" |
6% |
||
Dal 29/11/2008 al 31/01/2011 |
" |
2,5% |
" |
3% |
||
Dal 01/02/2011 |
" |
3% |
" |
3,75% |
||
Dal 06/07/2011 |
0,2% al giorno |
3% |
" |
3,75% |
||
Dal 01/01/2015 |
0,2% al giorno |
3% |
3,33% |
3,75% |
||
Dal 01/01/2016 |
0,1% al giorno |
1,5% |
1,67% |
3,75% |
||
Dal 25/12/2019 |
0,1% al giorno |
1,5% |
1,67% |
3,75% |
4,29% |
5% |
Oltre alle sanzioni indicate in tabella, sono dovuti gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
Periodo di vigenza interessi legali |
Tasso annuo |
---|---|
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
0,05% |
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |
0,01% |
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
1,25% |
Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 |
5% |
Dal 01/01/2024 |
2,5% |
Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso
Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%.
Oltre alle sanzioni indicate, per la regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso sono dovuti gli interessi moratori da calcolare a semestre maturato nella seguente misura:
Periodo di vigenza interessi moratori |
Tasso fisso semestrale |
---|---|
Fino al 30/06/2003 |
2,5% |
Dal 01/07/2003 al 31/12/2009 |
1,375% |
Dal 01/01/2010 |
1% |