Sei in Home / Servizi / Guide utili / Guida pratiche auto / Acquisto da proprietario non intestatario (art. 2688 c.c.)
Si può acquistare un veicolo anche da un proprietario che non è intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) (perché a suo tempo non aveva registrato il passaggio di proprietà) pagando l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura doppia.
Si consiglia di verificare preliminarmente la tipologia di documento attuale relativa al veicolo consultando il servizio di cui alla seguente pagina: https://iservizi.aci.it/verificatipocdp/.
Infatti, per i veicoli a fronte dei quali non sia ancora stato rilasciato il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU), è necessario che la parte abbia disponibilità del certificato di proprietà cartaceo (CdP) o il foglio complementare originale, per i veicoli per i quali sia invece stato emesso un CdP digitale (CDPD), poiché il documento già risiede nei Sistemi Informativi ACI, è obbligatorio allegare la delega all’utilizzo del CdP da parte dell’intestatario o avente titolo (es. erede).
Se il veicolo, invece, è munito di Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) è obbligatorio, per atti di vendita autenticati a partire dal 20/11/2020, allegare il titolo a suo tempo non trascritto (ad es. atto di vendita , atto di accettazione dell’eredità, testamento ecc.). Il titolo può essere allegato anche in copia qualora non si abbia la disponibilità dell’originale.
Si ricorda che la trascrizione da proprietario non intestatario, pur essendo consentita dalla normativa in materia di trascrizione, non produce gli effetti tipici della pubblicità in quanto non è opponibile ai terzi fino a quando non venga data regolare pubblicità all’atto anteriore non trascritto.
In questo caso non è possibile espletare entrambe le operazioni presso lo STA del PRA ma le due operazioni dovranno essere richieste disgiuntamente prima al PRA e poi all’Ufficio della Motorizzazione Civile; il documento unico di circolazione (DU) verrà emesso solo dopo che entrambe le operazioni saranno state effettuate.
Occorre quindi:
Il DU viene emesso a partire dal giorno successivo all’espletamento dell’ultima pratica . In attesa dell’emissione del DU viene rilasciato al proprietario del veicolo un permesso provvisorio di circolazione.
Entrambe le richieste devono essere fatte entro sessanta giorni dalla data di autentica della firma sull'atto di vendita.
Documentazione da presentare
NB: le parti che si presentano allo sportello del PRA per eseguire la pratica devono essere munite di documento di identità/riconoscimento in corso di validità.
Costi previsti per legge
importo raddoppiato, variabile a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza |
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Emolumenti ACI |
27,00 euro |
Imposta di bollo per registrazione al PRA |
48,00 euro |
Se ci si rivolge a una delegazione dell'Automobile Club o a uno di studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione.
È possibile richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i sessanta giorni dall'autentica della firma del venditore, pagando oltre all'importo dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) anche la sanzione per la ritardata registrazione, pari al trenta per cento dell'importo dell'IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).