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Aumento |
Provincia |
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30% |
Agrigento, Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Bari (1), Barletta-Andria-Trani, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia (7), Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Firenze (4), Fermo, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza e Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Rimini, Roma (4), Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sud Sardegna, Taranto, Teramo, Terni, Torino (3), Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Viterbo |
25% |
Crotone, Sondrio, Ferrara |
20% |
Arezzo, Avellino, Benevento, Regione Friuli Venezia Giulia (8), Grosseto, Latina, Reggio Emilia, Vicenza (6) |
Nessun aumento |
Aosta (9), Bolzano, Trento |
1) La Città Metropolitana di Bari ha previsto il pagamento della IPT nella misura agevolata del 75% per le formalità rientranti nelle seguenti casistiche:
3) Per il calcolo della IPT dovuta, si applica la percentuale di maggiorazione del 30% alle formalità basate su atti non soggetti a IVA, mentre per la trascrizione di atti soggetti a IVA si applica la maggiorazione del 20%.
Si applica invece l’IPT di cui alla tabella allegata al D.M.435/1998 (senza alcuna maggiorazione) a fronte delle seguenti casistiche:
- formalità di prima iscrizione al PRA di veicolo nuovo relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione senza conducente;
- formalità di prima iscrizione al PRA di veicolo nuovo relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
- formalità di prima iscrizione al PRA di veicolo nuovo relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC - servizio pubblico non di linea);
- formalità di prima iscrizione al PRA di veicolo nuovo relative a uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
- formalità di prima iscrizione al PRA di veicolo nuovo relative a uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio
4) Ad esclusione delle casistiche sotto elencate per le quali Firenze e Roma hanno previsto l'applicazione dell'IPT senza alcuna percentuale di maggiorazione:
-formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione senza conducente;
- formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
-formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC - servizio pubblico non di linea);
-formalità relative a uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
-formalità relative a uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio;
- formalità relative a veicoli destinati al trasporto specifico, sia in conto proprio che in conto terzi.
La provincia di Roma ha esteso tale agevolazione anche ai trattori stradali destinati al traino di semirimorchi e alle formalità di prima iscrizione con contestuale annotazione del leasing nel caso in cui il locatario sia residente o abbia la sede legale (società) a Roma.
La provincia di Roma ha esteso tale agevolazione alle seguenti fattispecie:
- per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e la successiva trascrizione a favore dell’erede che vuole intestarsi il veicolo, purché entrambe le formalità siano di competenza Roma. Si precisa che per godere dell’agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi, di successivo trasferimento ad un soggetto terzo,o di rinuncia con atto notarile dell’intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi il veicolo.
- per le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, a favore di soggetti portatori di handicap sensoriale, oppure ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico.
- per le formalità relative a veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno.
6) Per le formalità relative a veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a idrogeno e a GPL si applica l'IPT senza nessun aumento.
7) Va applicata la maggiorazione vigente (deliberata annualmente dalla Provincia stessa) nella misura ridotta al 50% alle formalità che rientrano nelle casistiche sottoelencate:
Va applicata l’IPT di cui alla tabella allegata al D.M.435/1998 (senza alcuna maggiorazione) alle formalità aventi ad oggetto veicoli uso trasporto di cose e trasporto specifico conto terzi, richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
8) La Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, con Legge Regionale, ha abolito le province del proprio territorio (Gorizia, Pordenone, Triste e Udine). L’imposta di trascrizione è divenuta, pertanto, di competenza della Regione.
La Regione Autonoma Valle d’Aosta, ha previsto l’applicazione dell’IRT in misura fissa (di cui punto 2 della tabella allegata al D.M. 435/98, comprensiva dell’eventuale percentuale di maggiorazione applicata dalla Regione), nel caso di cessioni di autocarri o autovetture usate, immatricolati da almeno 5 anni, in relazione a ciascuna formalità di trascrizione o di annotazione. Tale tariffa va applicata agli atti di vendita formati dal 1° gennaio 2019.