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Quando si acquista un veicolo usato entro sessanta giorni dall'autentica della firma sull'atto di vendita l’acquirente deve richiedere il passaggio di proprietà al PRA e nell’ Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) con il conseguente rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) a proprio nome.
Il mancato rilascio del DU aggiornato entro il termine di sessanta giorni determina l'applicazione di sanzioni monetarie e il ritiro del DU in caso di controllo su strada (art. 94 del Codice della Strada).
Il mancato passaggio di proprietà al PRA si verificava principalmente prima dell’entrata in vigore del DU e delle procedure di Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) quando venivano aggiornati in momenti diversi l’Archivio del PRA gestito da ACI e l’Archivio Nazionale dei Veicoli gestito dalla Motorizzazione Civile con il conseguente rilascio disgiunto della carta di circolazione e del certificato di proprietà.
La mancata registrazione del passaggio di proprietà al PRA determina oltre all'applicazione di sanzioni amministrative per l'acquirente anche conseguenze sul piano civile e fiscale per il venditore rimasto intestatario per l'inadempienza dell'acquirente.
Infatti, fino a quando non viene registrato al PRA il passaggio di proprietà, il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo e può essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal presunto possesso del veicolo. Per esempio: danni provocati a cose o persone, tassa automobilistica (bollo auto) non versata, contravvenzioni al Codice della Strada.
Il venditore, in questo caso, può richiedere la registrazione al PRA a tutela del venditore oppure ricorrere al giudice.
La recente entrata in vigore della normativa che ha introdotto il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, la cui emissione presuppone il costante allineamento dei sopra menzionati archivi, fa sì che per il futuro saranno sempre meno i casi di mancata registrazione al PRA
Il venditore può chiedere al PRA la registrazione dell'originaria dichiarazione di vendita, oppure di un nuovo atto di vendita in cui rinnova la dichiarazione di vendita già precedentemente effettuata.
Documentazione da presentare
Costi previsti per legge
importo variabile a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza. È a carico del venditore. In alcune province non va versata dal venditore ma viene recuperata dall'ACI nei confronti dell'acquirente |
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Emolumenti ACI |
27,00 euro |
Imposta di bollo per registrazione al PRA |
32,00 euro |
Se ci si rivolge a una delegazione dell'Automobile Club o a uno di studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione.
Il venditore rimasto intestatario al PRA può ricorrere al Giudice ordinario o al Giudice di pace (a seconda del valore della controversia) per ottenere una sentenza che dichiari l'avvenuta vendita del veicolo a favore di colui che non ha registrato il passaggio di proprietà al PRA.
In sede giudiziaria è necessario esporre lo svolgersi dei fatti, indicare i dati completi dell'acquirente e produrre tutte le prove, anche testimoniali, che documentano l'avvenuta vendita (per esempio la fotocopia dell'atto di vendita, l'estratto conto dal quale risulta il pagamento del prezzo del veicolo).
La sentenza con la quale il giudice dichiara l'avvenuta vendita del veicolo con i dati completi dell'acquirente costituisce documento idoneo per la richiesta del passaggio di proprietà.
Documentazione da presentare
Costi previsti per legge
importo variabile a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza. Sono esenti gli atti e i procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono la somma di euro 1.033,00 calcolata dal giudice sul valore della controversia |
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Emolumenti ACI |
27,00 euro |
Imposta di bollo per registrazione al PRA |
32,00 euro |
Se ci si rivolge a una delegazione dell'Automobile Club o a uno di studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione.