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Veicoli destinati ai disabili

Esenzione del pagamento dell'IPT per i disabili

I disabili affetti da patologie determinate dalla legge sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l'acquisto di veicoli destinati alla loro mobilità.

Chi può beneficiare dell'esenzione

Per legge l'esenzione dal pagamento dell'IPT per l'acquisto di veicoli si applica a favore delle seguenti categorie di disabili:

  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione (art. 8 L. 449/97)
  • disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/00)
  • disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo (art. 30, comma 7, L. 388/00)

Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico. L'esenzione si applica sia nel caso che il veicolo sia condotto dal disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l'accompagnamento del disabile.

Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. È possibile ottenere l'esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Se il veicolo è venduto prima dei due anni dall'acquisto, è dovuto il versamento dell'IPT, salvo nel caso in cui il disabile sia stato costretto a cambiare veicolo in seguito a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità.

Per usufruire dell'esenzione l'interessato deve farne espressa richiesta sulla nota di presentazione al PRA indicando gli estremi di legge.

Documentazione da presentare in allegato alla richiesta di esenzione al PRA

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione

  • fotocopia della carta di circolazione da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria

L'adattamento tecnico, riguarda modifiche ai comandi di guida, alla carrozzeria oppure alla sistemazione interna del veicolo per mettere il disabile in condizione di accedervi; ad esempio può consistere in una pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile simultaneamente scorrevole/girevole per facilitare la seduta del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole.

  • fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente la possibilità), non è necessario il possesso della patente di guida speciale
  • certificazione attestante la condizione di disabilità: verbale di accertamento dell'handicap rilasciato da una Commissione medica pubblica, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità

  • dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente non è intestatario di altri veicoli per i quali abbia ottenuto l'esenzione.
  • nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico, presentare autocertificazione relativa all'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto.

Disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento

  • verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 o dalle altre commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento dell'invalidità, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da disabilità psichica

I soggetti affetti dalla sindrome di Down, oltre che dalle competenti commissioni mediche delle Asl, possono essere dichiarati persone con handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge 104/92) anche dal proprio medico di base su richiesta corredata dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo".

  • certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione a ciò preposta (commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990) o documentazione dalla quale risulti che il disabile ha preferito usufruire di altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria a totale carico di un ente pubblico
  • dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente non è intestatario di altri veicoli per i quali abbia ottenuto l'esenzione.
  • nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico, presentare autocertificazione relativa all'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto.

Disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo

  • verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 o dalle altre commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento dell'invalidità, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione

I pluriamputati possono anche presentare:

in caso di assenza di entrambi gli arti superiori, il verbale di commissioni mediche diverse da quella di cui alla Legge 104/92 (si tratta delle commissioni esistenti presso le unità sanitarie locali)

in caso di pluriamputati degli arti superiori che siano vittime di guerra, l'accertamento eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra

  • dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente non è intestatario di altri veicoli per i quali abbia ottenuto l'esenzione.
  • nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico, presentare autocertificazione relativa all'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto.

Veicoli per i quali è concessa l'esenzione IPT

L'esenzione IPT riguarda:

  • le autovetture, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina (o ibrido), fino a 2800 cc per i veicoli diesel (o ibrido), di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina (o ibrido) e fino a 2800 cc per i veicoli diesel (o ibrido), di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico
  • gli autoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina (o ibrido) e fino a 2800 cc per i veicoli diesel (o ibrido), di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico
  • gli autoveicoli uso speciale con accesso per sedia a rotelle (codice Carrozzeria Motorizzazione SH)
  • le motocarrozzette
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo
  • i motoveicoli per trasporti specifici

Particolarità

Le Province di Campobasso, Isernia, Lodi, Messina, Roma e Sassari hanno stabilito che, a prescindere dall’adattamento del veicolo, può essere riconosciuta l’esenzione IPT, se la formalità è a favore di soggetti minori di età in situazione di handicap grave (art.3 comma 3 L.104/92) con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, in base all’art.8 della legge n.449/97.

La Provincia di Genova ha disposto che, in caso di esenzione o agevolazione per i soggetti portatori di handicap, nel solo caso in cui, il beneficiario della stessa sia titolare di patente speciale e sia altresì intestatario del veicolo, la documentazione da presentare al P.R.A. potrà essere rappresentata anche dalla copia della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.

Le Province di AnconaBenevento, Biella, Como, Cosenza, Cremona, Foggia, Frosinone, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Pistoia, Roma, Sassari, Teramo, Torino e Venezia ammettono l’esenzione per un secondo veicolo nel caso in cui il primo sia stato oggetto di furto e risulti registrata al PRA la perdita di possesso.

Le Province di Cremona e Teramo hanno precisato che deve essere presentata al PRA l’originale della denuncia resa alle autorità competenti.

Le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Lecce e Pescara ammettono l’esenzione per un secondo veicolo nel caso in cui il primo veicolo sia stato oggetto di furto o appropriazione indebita per le quali sia stata presentata regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza, nonché per cause non riferibili alla volontà del soggetto (calamità naturali, requisizioni, inadempienza demolitore, sentenza dichiarativa di perdita di possesso emessa dalla A.G., sequestro giudiziario/amministrativo divenuto definitivo) per le quali sia stata registrata la perdita di possesso al PRA.

Le Province di Cuneo, Reggio Calabria Milano ammettono l’esenzione per un secondo veicolo nel caso in cui il primo sia stato oggetto di furto e risulti registrata al PRA la perdita di possesso. Per godere nuovamente dell’agevolazione è necessario presentare la seguente documentazione relativa al veicolo oggetto di furto: copia della denuncia di furto, copia del certificato di assicurazione contro il furto, documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione del risarcimento previsto in caso di furto da parte dell’assicurazione e copia della procura rilasciata dal disabile alla compagnia assicurativa.

La Provincia di Rieti ha stabilito che, in caso di perdita di possesso per furto del veicolo per il quale il disabile abbia già usufruito delle agevolazioni fiscali in materia di IPT, il disabile può usufruire delle agevolazioni per l’acquisizione di altro veicolo.
Per usufruire nuovamente dei benefici devono ricorrere i seguenti presupposti: precedente annotazione al PRA della formalità di perdita di possesso con causale furto (FU), chiaramente senza una successiva annotazione del rientro in possesso; presentazione di una dichiarazione che al momento della richiesta di trascrizione in esenzione per il nuovo veicolo non sia stato rinvenuto e/o restituito quello oggetto di furto (per tale dichiarazione sostitutiva utilizzare il modello di DS con testo libero); copia del certificato di assicurazione contro il furto relativo al veicolo rubato.
Nel caso di rinvenimento del veicolo oggetto di furto, con conseguente annotazione al PRA di rientro in possesso, si sarà tenuti a versare l’IPT relativa all’ulteriore veicolo acquistato.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto che in presenza di veicolo intestato in capo a soggetto disabile o cui il soggetto disabile risulti fiscalmente a carico, l’esenzione IRT potrà essere riconosciuta per l’acquisto di un ulteriore veicolo se alla data della presentazione della formalità risulti la perdita di possesso del primo veicolo a seguito di furto o appropriazione indebita denunciati alle autorità competenti o a causa di calamità naturali.

N.B.

È consigliabile rivolgersi, per ottenere informazioni di dettaglio relative a ciascuna provincia, alle Unità territoriali ACI.