Regolamento Art. 206

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

SEZ. I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME (ARTT. 196-208 C.S.)

Art. 389. - Ricevibilità ed effetti dei pagamenti (art. 206 C.s.).

1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.

2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito.

3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

SEZ. I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME (ARTT. 196-208 C.S.)

Art. 390. - Erronea iscrizione a ruolo (art. 206 C.s.).

1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'articolo 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'Intendenza di Finanza competente per territorio.