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I disabili affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione hanno diritto a un contributo per l'adattamento tecnico del veicolo.
In alcune regioni il contributo, previsto dall'art. 27 della L. 104/1992, è concesso anche a chi non ha la gravità dell'handicap, presentando solo il certificato di invalidità. Si consiglia quindi di informarsi preventivamente nella propria regione di residenza.
Il contributo è relativo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida (quale strumento protesico extra tariffario) ed è a favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, e C speciali, con incapacità motorie permanenti. Tuttavia, è possibile che alcune regioni abbiano previsto la concessione del contributo a condizioni diverse (ad esempio, anche a chi adatta il veicolo al trasporto).
Viene concesso dalla regione di competenza tramite le Aziende Sanitarie Locali che contribuiscono alla spesa nella misura del 20%, a carico del bilancio dello Stato (art. 27, comma 1, L. 104/1992).
I tempi di attesa per ottenere il contributo, nella forma di rimborso della spesa sostenuta pari al 20%, sono massimo due anni; in alcune regioni i tempi di attesa possono comunque essere abbastanza brevi.
Per approfondimenti sul contributo per l’adattamento tecnico del veicolo o sul contributo per l’acquisto di ausili informatici ci si può rivolgere alla Azienda Usl di appartenenza oppure alle associazioni di categoria o alla consulta per l'handicap dellla propria regione di residenza.