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Decreto Ministeriale 8 agosto 1994

Decreto Ministeriale 8 agosto 1994

Decreto Ministeriale 8 agosto 1994 (in Gazz. Uff., 19 agosto 1994, n. 193). - Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione:

(Omissis)

Decreta:

Art. 1.

1. Si istituisce, conformemente alle disposizioni della direttiva n. 91/439/CEE, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario (descritto nell'allegato I).

2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della Comunità europea [conformemente al comma precedente (1)] sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.

3. Allorchè il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 9, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle mansioni indispensabili alla gestione della medesima.

(1) Parole eliminate da d.m. 14 novembre 1997.

Art. 2.

1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura nell'emblema disegnato a pag. 1 del modello comunitario di patente di guida.

2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.

3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al modello di patente allegato alla direttiva n. 91/439/CEE, potranno essere apportate dallo Stato italiano secondo la procedura prevista da tale direttiva.

Art. 3.

1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

Categoria A: motocicli, con o senza sidecar.

Categoria B:


a) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;



b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3.500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice.


Categoria B + E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.

Categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3.500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Categoria C + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

Categoria D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Categoria D + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

2. Nell'ambito delle categorie A è rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm 3 e di potenza massima di 11 kW. (*)
(*) Comma così modificato dal dm 29 marzo 1999, in G. U. 14/4/1999.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per "veicolo a motore", ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;

b) per "triciclo" e "quadriciclo" a motore, i veicoli definiti dall'art. 1, commi 3 e 4, lettera b) del decreto ministeriale 5 aprile 1994;

c) per "motociclo", il veicolo le cui caratteristiche sono espresse nel decreto ministeriale 5 aprile 1994 all'art. 1, comma 3;

d) per "autoveicolo", un veicolo a motore, che non sia un motoveicolo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;

e) per "trattore agricolo e forestale", ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

4. Ai portatori di handicap titolari di patenti di guida si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada.

Art. 4.

1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre.

2. Se, a causa di deficenze, fisiche viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'art. 7 verrà effettuata a bordo di tali veicoli.

Art. 5.

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:


a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;



b) la patente per le categorie B + E, C + E, D + E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.


2. La validità della patente di guida è fissata come segue:


a) la patente valida per le categorie C + E o D + E è valida anche per guidare complessi della categoria B + E;



b) la patente valida per la categoria C + E è valida anche per la categoria D + E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.


3. I tricicli ed i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.

4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cmc e di potenza non superiore a 11 kW possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della categoria B.

Art. 6.

1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:


a) 16 anni:



per la sottocategoria A1; (*)



b) 18 anni:



per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2;



per le categorie B, B + E;



per le categorie C, C + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;(*)



c) 21 anni:



per le categorie D, D + E , fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n. 3820/85. (*)
(*) Così modificati dal dm 29 marzo 1999, in G. U. 14/4/1999


2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed un'età non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.

Art. 7.

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato, inoltre:


a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonchè al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;



b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.


2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i princìpi stabiliti in tale allegato, secondo le procedure previste dalla direttiva n. 91/439/CEE.

3. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa italiana relativa a condizioni diverse da quelle di cui alla direttiva n. 91/439/CEE.

4. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea.

Art. 7-bis. (1)

1. È definita, secondo la procedura di cui all'art. 7-ter, una suddivisione dei codici comunitari armonizzati riportati negli allegati I e I-bis, in particolare dei codici 04, 05, 44 e 55. Si segue la stessa procedura anche per decidere se l'utilizzazione di certe suddivisioni di codici comunitari armonizzati debba essere eventualmente resa obbligatoria.

2. Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico la parte degli allegati I e I-bis riguardante i codici armonizzati e gli allegati II e III sono adottati secondo la procedura di cui all'art. 7-ter.

(1) Articolo introdotto dal dm 23 febbraio 1999, in G. U. 19/3/1999 (Recepimento della direttiva 97/26/CE)

Art. 7-ter. (1)

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato ''Comitato per la patente'' composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'art. 148, paragrafo 2, del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni, al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il Presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato. Se le misure previste non siano conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

4. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

(1) Articolo introdotto dal dm 23 febbraio 1999, in G. U. 19/3/1999 (Recepimento della direttiva 97/26/CE)

Art. 8.

1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, può ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validità.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunità europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di guida e, se necessario, si può procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente.

3. Dopo la sostituzione, è fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato membro della Comunità europea che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

4. Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2, può essere negata la validità di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea. Può rifiutarsi, altresì, il rilascio di una patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro della Comunità europea.

5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria.

6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente alla Comunità europea con una patente di guida di modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo è stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un altro Stato membro della Comunità europea con la patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.

Art. 9.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per "residenza normale" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.

2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Art. 10.

Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie di cui all'art. 3 sono indicate nella tabella di cui all'allegato IV al presente decreto.

Art. 11.

Gli articoli 5, comma 4, 6, comma 2, 7, comma 1, lettera a), nonchè l'allegato II e l'allegato III, punto 10, del presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per l'applicazione degli altri articoli resta fermo il termine di attuazione della direttiva n. 91/439/CEE, stabilito al 1° luglio 1996. Questo termine resta fissato anche per l'entrata in vigore degli articoli 3, comma 6, 7, comma 3 e 10, semprechè, per tali disposizioni, sia intervenuto il richiesto accordo con la Commissione CEE.

Art. 12.

Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e alla nota, che ne formano parte integrante sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.

Allegato I - Disposizioni relative al modello comunitario della patente di guida (Omesso)

Allegato I bis (introdotto da dm 16 luglio 1998, in G.U. 5/8/1998, Recepimento della direttiva 96/47/CE)
(Modello alternativo al modello dell'allegato I)
1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. La patente si compone di due facciate:
La pagina 1 contiene:
a) la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:
B: Belgio DK: Danimarca D: Germania GR: Grecia E: Spagna F: Francia IRL: Irlanda I: Italia L: Lussemburgo NL: Paesi Bassi A: Austria P: Portogallo FIN: Finlandia S: Svezia UK: Regno Unito
d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della validità amministrativa della patente oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata;
c) designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);
d) numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);
5) numero della patente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);
9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
e) la dicitura "modello delle Comunità europee" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
Permiso de Conducción
Kørekort
Führerschein
Ádeia odeghéseos (in caratteri greci)
Driving Licence
Ajokortti
Permis de conduire
Ceadúnas Tiomána
Patente di guida
Rijbewijs
Carta de Condução
Kørkort;
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:
a)
9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria o sottocategoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio);
11) la data di scadenza della validità per ciascuna categoria o sottocategoria;
12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata.
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
- codici da 1 a 99: codici comunitari armonizzati (specificati dal dm 23 febbraio 1999, in G. U. 19/3/1999, Recepimento della direttiva 97/26/CE):


01 Correzione della vista
02 Protesi auditiva/aiuto alla comunicazione
03 Protesi/ortosi degli arti
04 Subordinato al possesso di un certificato medico in corso di validità
05 Guida sottoposta a restrizioni per ragioni mediche
10 Cambio di velocità adattato
15 Frizione adattata
20 Sistema di frenatura adattato
25 Sistema di accelerazione adattato
30 Sistemi combinati di frenatura e accelerazione adattati
35 Dispositivi di comando adattati
40 Sistema di direzione adattato
42 Retrovisore/i adattato/i
43 Sedile del conducente adattato
44 Adattamenti del motociclo
45 Motociclo unicamente con side-car
50 Limitata al veicolo specifico/n. di telaio
51 Limitata al veicolo specifico/n. di targa di immatricolazione
55 Combinazione di adattamenti del veicolo
70 Cambio della patente n. . . . rilasciata da . . . (simbolo ECE/ONU se si tratta di un paese terzo)
71 Duplicato della patente n. . . . (simbolo ECE/ONU se si tratta di un paese terzo)
72 Limitata ai veicoli della categoria A di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima di 11 kW (A1)
73 Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o a quattro ruote (B1)
74 Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7.500 kg (C1)
75 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere non supera i 16, escluso quello del conducente (D1)
76 Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7.500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12.000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice (C1+E)
77 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non supera i 16 (D1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che a) la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12.000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice e b) il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone (D1+E)
78 Limitata ai veicoli muniti di cambio di velocità automatico (Allegato II, 8.1.1, paragrafo 2)
79 (. . .) Limitata ai veicoli conformi alle specifiche indicate tra parentesi, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva


- codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;
13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;
14) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.
Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.
b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).
Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.
3. Disposizioni particolari
a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.
b) Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

Allegato II (Omesso) (*)
(*) Allegato modificato dal dm 29 marzo 1999, in G. U. 14/4/1999.

Allegato III - Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore (Omesso)

Allegato IV - Equipollenza tra patenti rilasciate prima dell'1 luglio 1996 e nuove categorie di patenti.(*)
(*) Allegato modificato dal dm 29 marzo 1999, in G. U. 14/4/1999.

Categorie italiane prima del recepimento della direttiva 91/439/CEE

Categorie europee

A

A1 - A

A (rilasciata dall'1/1/1986 al 25/4/1988)

A1 - A (esclusa la guida di motocicli nei Paesi comunitari, fuori dall'Italia)

B (rilasciata dall'1/1/1986 al 25/4/1988)

A1 - A (esclusa la guida di motocicli nei Paesi comunitari, fuori dall'Italia) -B

B (rilasciata prima dell'1/1/1986)

A1 - A - B

B (rilasciata dal 26/4/1988)

A1 - B

C (rilasciata prima del 26/4/1988)

A1 - A - B - C

C (rilasciata dal 26/4/1988)

A1 - B - C

D (rilasciata prima del 26/4/1988)

A1 - A - B - C - D

D (rilasciata dal 26/4/1988)

A1 - B - C - D

E

E