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Se si vuole esportare definitivamente all’estero un veicolo occorre prima effettuare la “radiazione per definitiva esportazione all’estero” dall‘Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico.
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all’estero.
La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata prima dell’effettiva esportazione.
A seguito della recente modifica all’art. 103 del Codice della Strada introdotta dalla L. n. 120 dell’11/9/2020 (in vigore dal 15/9/2020) , non è più richiesto che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta della cancellazione.
Le nuove disposizioni, infatti, prevedono come requisito per la radiazione che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'art. 80 comma 7 del Codice della Strada.
Al termine della radiazione viene emesso un Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU) non valido per la circolazione, con l’annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per definitiva esportazione in un altro Paese UE o in uno Stato extraUE
Qualora l’intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica.
Con l’esportazione definitiva il veicolo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico.
Dal periodo impositivo successivo alla data dell’avvenuta annotazione della radiazione, si interrompe infatti l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).
Nonostante l’art. 103 c.d.s. preveda che la cancellazione del veicolo dall’ANV e dal PRA sia preventiva alla effettiva esportazione all’estero, il tenore letterale della norma non inibisce la possibilità che la cancellazione possa comunque avvenire anche successivamente, salva l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 5 del medesimo articolo.
Ciò a condizione, tenuto conto degli interessi di ordine pubblico e ambientali alla cui tutela la norma è preordinata, che il veicolo sia stato reimmatricolato all’estero e che, pertanto, venga prodotta copia della carta di circolazione estera.
Alla richiesta di cancellazione vanno altresì allegate le targhe e la carta di circolazione (o il DU), se non trattenute dalle Autorità estere che hanno provveduto alla reimmatricolazione.
Se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di un altro Paese facente parte della UE, nessun’altra documentazione viene richiesta.
Viceversa, se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di uno Stato extra UE, il richiedente la cancellazione deve altresì allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestante tale circostanza.
In presenza di veicoli ancora muniti di CdP cartaceo esportati sia in un Paese UE che in un Paese extra UE , qualora tale documento sia stato trattenuto dall’ Autorità estera in fase di immatricolazione , è necessario allegare l’attestazione di avvenuto ritiro rilasciata dall’Autorità estera o una dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto ritiro del CdP in fase di immatricolazione da parte dell’autorità estera.
Se, invece, il CdP cartaceo non è disponibile perchè è stato smarrito o oggetto di furto o distruzione deve essere allegata la relativa denuncia o la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.
Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la "Cessazione della circolazione per esportazione".
Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un’ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente.
In particolare, per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l’atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.
Si consiglia pertanto, prima di fare la pratica, di consultare la specifica funzione presente sul sito ACI che consente di verificare gratuitamente la presenza sul veicolo di vincoli o gravami; qualora si volessero, invece, avere informazioni più dettagliate inerenti i vincoli e gravami presenti sul veicolo è possibile chiedere una "visura" del veicolo (anche online), indicandone la targa.
La radiazione per definitiva esportazione può essere richiesta dall'intestatario o dall'avente titolo (ad esempio l’erede o il proprietario non ancora intestatario al PRA). In quest’ultimo caso, l’avente titolo non intestatario al PRA deve allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.
Se la richiesta non viene firmata davanti all'impiegato addetto, occorre allegare fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento di colui che la firma.
La richiesta va presentata presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista STA.
Le richieste di radiazione per esportazione possono essere richieste allo STA del PRA previa prenotazione
Per richiedere la radiazione per esportazione è necessario presentare la seguente documentazione:
Alla parte verrà rilasciato un DU non valido per la circolazione con annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione in Paese UE o Extra UE.
Emolumenti ACI |
13,50 euro |
Imposta di bollo |
32,00 euro per istanza Unificata* |
Diritti DT |
10,20 euro* |
(*) aggiungere i costi di esazione per i versamenti delle somme di competenza motorizzazione
Per i cittadini italiani che si sono trasferiti all'estero portando il veicolo al seguito, senza avere effettuato preventivamente la radiazione , si informa che, in conseguenza dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 delle nuove modalità di radiazione per esportazione, non è più possibile richiedere tale pratica tramite i Consolati, anche per i veicoli esportati prima del 1° gennaio 2020 ma per i quali non sia stata ancora richiesta la radiazione .