Veicoli storici

Regione Toscana - Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche, in base alla L.R. 2/11/2006 n. 52, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

Euro 29,82 per gli autoveicoli
Euro 11,93 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.


Veicoli ultraventennali (per annualità fino al 31/12/2014)

Fino al 31/12/2014, per i veicoli e i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico (non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni) era prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purché in possesso dell'attestato di storicità rilasciato da uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.


Veicoli ultraventennali (per annualità dal 1° gennaio 2015)

La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità per il 2015) all'art.1 comma 666 ha disposto modifiche dell'art. 63 della Legge 342/2000. A seguito delle citate modifiche, a partire dal periodo d'imposta decorrente dal 1° Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.


Veicoli ultraventennali (per annualità dal 1° gennaio 2016)

Con Legge Regionale n. 86/2014, la Regione Toscana ha disposto che dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui compiono il ventesimo anno e fino al ventinovesimo dalla loro costruzione o immatricolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale nella misura ridotta del 10%.


 In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di costruzione o immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.


 Per effetto del disposto combinato delle due norme, nel 2019 tutti i veicoli ultraventennali in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) annotato sulla carta di circolazione hanno diritto ad una riduzione del 50%, mentre gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, senza CRS annotato sulla carta di circolazione sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale nella misura ridotta del 10%.


 Con Legge Regionale n. 19/2019, sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell’art.5 bis della L.R. 86/2014, istitutivi della citata riduzione del 10% per i veicoli di interesse storico e collezionistico. Pertanto, la riduzione del 10% resta in vigore per tutto il 2019 per i veicoli interessati, mentre per tali tipologie di veicoli, a decorrere dal 1° gennaio 2020, rimane in vigore esclusivamente la riduzione pari al 50% della tassa automobilistica introdotta dall’art. 1, comma 1048, della Legge 145/2018.