Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall\'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall\'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell\'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l\'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell\'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Con Determinazione del Segretario Generale n. 3779 del 8 luglio 2021 si è proceduto all’annullamento, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n.241/1990 e s.m.i., della determinazione a contrarre n.3748 del 23.12.2020 e di tutti gli atti approvati con la stessa e di tutti gli atti di gara conseguenti e posti in essere relativi alla procedura aperta, di rilevanza europea, n.1/2021, CIG 85855571C5, CUI: S00493410583201900014, per l’affidamento dei servizi di vigilanza, portierato/reception e servizi connessi di videosorveglianza, per gli uffici della sede centrale dell’Ente (via Marsala, 8 /Galleria Caracciolo, via Solferino, 32) ed all’interruzione delle fasi della procedura di gara.