Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall\'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall\'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell\'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l\'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell\'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Deliberazione CG del 24-01-2023-Affidamento Anno 2023 ACI Informatica servizi in ambito associativo .pdf in base alla Convenzione Aci-Aci Informatica 2015-2023.pdf
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2024 | € 2.460.664,54 | |
2023 | € 1.879.723,38 | |
2023 | € 2.328.620,38 | |
2023 | € 1.142.133,41 |